Le tabelle destinate alla stima pecuniaria del valore del danno non patrimoniale sono, oggi più che mai, sulla cresta dell’onda sia in virtù di alcune recentissime pronunce della giurisprudenza di merito e di legittimità sia in forza della prossima emanazione dell’attesissima tabella unica nazionale relativa ai macro danni.

Cominciamo dalle sentenze, muovendo, per ragioni di prestigio, da quelle degli Ermellini. La Corte di Cassazione è intervenuta, con sentenza n. 2167/2016, ribadendo la cosiddetta vocazione nazionale assunta negli anni dai parametri di liquidazione del danno non patrimoniale cristallizzati nelle tabelle meneghine.

In proposito, come noto, già precedenti sentenze (es.: la n. 20895/2015) avevano evidenziato la capacità delle menzionate tabelle di garantire, in mancanza di analoghi strumenti di computo approntati dal legislatore, una uniformità di giudizio e una criteriologia connotata da un alto grado di equilibrio, tali da renderle preferibili alle altre consimili adottate dai principali tribunali italiani.

Ebbene, la sentenza n. 2167/2016 ha ribadito in toto il summenzionato concetto: “in assenza di tabelle normativamente determinate, come ad esempio per le c.d. macropermanenti e per le ipotesi diverse da quelle oggetto del suindicato decreto legislativo, il giudice fa normalmente ricorso a tabelle elaborate in base alle prassi seguite nei diversi tribunali”. Tra queste, le tabelle milanesi – al di là e a prescindere dalle difformità di carattere economico e sociale dei territori di riferimento – si fanno prediligere proprio perché in grado di garantire una sostanziale equità valutativa.

La Cassazione non ha inteso, con ciò, legare le mani ai giudici i quali, tuttavia, pur nell’ambito della loro esclusiva pertinenza e discrezionalità valutativa, possono discostarsi dalle tabelle medesime solo in quanto sappiano dare adeguato conto delle ragioni sottese alla propria scelta.

In questo contesto si inserisce un’interessante sentenza del Giudice di Pace di Milano depositata il 14/06/2016 nella quale si fa uso delle tabelle milanesi addirittura per liquidare un micro danno in ambito di RCAuto. Con sintetica, ma non peregrina, motivazione, il giudice ha ritenuto possibile fare integrale applicazione delle tabelle milanesi non in funzione sostitutiva di quelle ex lege e del vigente decreto ministeriale 25/06/2015 (il che non sarebbe stato evidentemente possibile). Egli, piuttosto, ha ritenuto di applicare le tabelle di matrice giurisprudenziale in luogo di quelle di scaturigine normativa “all’esclusivo fine di addivenire a quell’integrale ristoro del danno secondo criteri oggettivi propugnato dalla stessa Suprema Corte”.

Alla luce di questa argomentazione, il GdP ha liquidato un danno biologico pari ad 1% in un soggetto ventottenne in una misura corrispondente ad euro 1.460,46.

Veniamo, per finire, a quanto deliberato nella seduta dell’8/06/2016 dalla Commissione permanente Industria, Commercio e Turismo del Senato, la quale ha approvato senza modifiche il testo dell’art. 8 del disegno di legge n. 2085. La norma demanda a un decreto del Presidente della Repubblica – da adottare entro il mese di ottobre 2016 – la definizione di una tabella unica nazionale per i cosiddetti macro danni (essa si applicherà ai sinistri e agli eventi lesivi accaduti dopo l’entrata in vigore del decreto).

La somma determinata in base alla tabella unica potrà essere aumentata dal giudice fino al 30% con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato. In attesa di verificare – nero su bianco – l’effettivo contenuto delle emanande tabelle, si può già evidenziare come l’aumento ponderale previsto per le specifiche condizioni soggettive del danneggiato sia predeterminato in una misura massima (30%) inferiore a quella (modulare e variabile) contemplata dagli attuali criteri milanesi. Mala tempora currunt, avrebbero detto gli antichi.

Avv. Francesco Carraro
(Foro di Padova)

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