Cosa accade se, laddove vi sia affidamento condiviso dei figli, uno dei due genitori si dica contrario a vaccinarli? Un’ordinanza della Cassazione mette in guardia sulle conseguenze.

Può rischiare l’esclusione dalle scelte sulla salute dei figli il genitore che rifiuta i vaccini. A dirlo è una ordinanza della Cassazione, la n. 3913/2018.

Per i giudici, infatti, il genitore che rifiuta i vaccini e propone cure omeopatiche rischia di vedersi escludere dall’affidamento condiviso dei figli per quanto riguarda le decisioni attinenti alla loro salute e alimentazione e di veder collocati i minori presso l’altro genitore.

Nel caso di specie, la ricorrente è una donna, affetta da qualche piccolo disturbo psichico, che l’aveva indotta a rifiutare le cure tradizionali e i vaccini. La signora prediligeva infatti trattamenti omeopatici.

Per queste ragioni, il giudice di prime cure al momento della separazione aveva optato per l’affidamento condiviso.

Eccetto, però, che per le decisioni attenti la loro salute e alimentazione, attribuite in via esclusiva al padre. 

La decisione è stata confermata anche dalla Corte d’Appello. E questo, nonostante l’impugnazione della donna volta a ottenere l’affidamento congiunto con collocazione preventivamente presso la sua abitazione.

In Cassazione, la donna sostiene che l’estromissione dall’affidamento condiviso dei figli minori rispetto alle scelte per cure mediche e alimentazione era stata effettuata dal giudice a quo senza indicare alcun nocumento derivante ai minori da tale scelta.

L’esclusione, in sostanza, sarebbe avvenuta non in base al parametro di giudizio costituito dal superiore interesse dei minori, ma in ragione dei convincimenti espressi dalla donna.

Sempre secondo la signora, il giudice non avrebbe, invece, valutato i contenuti della relazione di parte che aveva escluso l’esistenza dei disturbi psichiatrici. Nella stessa relazione si escludeva il collegamento tra questi e le convinzioni circa gli effetti dannosi delle vaccinazioni.

Tuttavia, evidenziano gli Ermellini, la Corte territoriale nel prendere atto della richiesta di affidamento condiviso dell’appellante anche rispetto ad alimentazione e cure mediche, ha rigettato il ricorso della donna. Senza contare che la donna non era stato in grado di addurre motivazioni adeguate a sostegno delle proprie istanze.

Il genitore che rifiuta i vaccini, quindi, non può decidere della salute dei figli.

Quanto alla collocazione prevalente presso l’abitazione del padre, i giudici condividono la decisione del giudice a quo.

L’individuazione del genitore collocatario, infatti, deve avvenire all’esito di un giudizio prognostico compiuto nell’esclusivo interesse morale e materiale della prole.

E questo in relazione alle capacità dei genitori di crescere il figlio, anche dopo la separazione.

Inoltre, bisogna tenere conto di elementi concreti. Ad esempio, di come i genitori hanno svolto i rispettivi compiti. Così come della personalità di ognuno, delle consuetudini e dell’ambiente sociale e familiare che sono in grado di offrire.

Nel caso di specie, gli accertamenti peritali hanno individuato la soluzione più tutelante per i minori nella collocazione presso il padre.

Ciò in quanto la madre aveva dimostrato di non essere ancora in grado di assumere i comportamenti più adeguati nei confronti dei minori. O, comunque, solo dietro indicazioni del consulente.

 

 

Hai avuto un problema simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o scrivi un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

 

 

Leggi anche:

IMPATTO DEI VACCINI, ISS: IN ITALIA EVITATE DECINE DI MIGLIAIA DI MORTI

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui