L’assenza di una prospettiva di risoluzione delle problematiche dei genitori può incidere negativamente sul diritto della figlia di contare sull’apporto affettivo, educativo dei propri genitori

I giudici della Cassazione hanno confermato lo stato di adottabilità della minore.

La vicenda

La Corte d’Appello di Caltanissetta – sezione Minorenni – aveva confermato la sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Messina, in ordine alla dichiarazione dello stato di adottabilità di una minore.

La decisione era fondata sulla provata indisponibilità dei genitori ad affrontare e superare le rispettive problematiche personali e sanitarie, nonché sulla inadeguatezza al recupero della propria capacità genitoriale in tempi compatibili con il diritto della figlia a godere di adeguate cure familiari.

La Prima Sezione Civile della Cassazione (sentenza n. 16499/2019) ha condiviso la motivazione della sentenza impugnata.

Al riguardo, è stato affermato che “la situazione di abbandono che, ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 8, è presupposto necessario per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, comportando il sacrificio dell’esigenza primaria di crescita in seno alla famiglia biologica, è configurabile non solo nei casi di materiale abbandono del minore, ma ogniqualvolta si accerti l’inadeguatezza dei genitori naturali a garantirgli il normale sviluppo psico-fisico, così da far considerare la rescissione del legame familiare come strumento adatto ad evitare al minore un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva. Rientra quindi nello stato di abbandono anche una situazione di fatto obiettiva del minore, che, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psicofisico, per il non transitorio difetto di quell’assistenza materiale e morale necessaria a tal fine” (Sez. 1, Sentenza n. 1838 del 26/01/2011).

È stato anche chiarito che la finalità di consentire al minore di crescere, nei limiti del possibile, nell’ambito della propria famiglia d’origine, sancita dalla L. 4 maggio 1983, n. 182, art. 1, (nel testo novellato dalla L. 28 marzo 2001, n. 149), impone di verificare, prioritariamente, se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare e, solo ove risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittimo e corretto l’accertamento dello stato di abbandono (Sez. 1, Sentenza n. 6137 del 26/03/2015).

Lo stato di abbandono

Come premesso, il concetto di abbandono, non è circoscrivibile alla sola situazione di abbandono materiale – non a caso l’art. 8 della legge cit. si esprime in termini di “assistenza morale e materiale” ma ricorre ogni qualvolta l’inadeguatezza genitoriale sia irreversibile e di entità tale da compromettere il sano sviluppo psico-fisico del minore, privando il minore di quel calore affettivo, di quell’aiuto psicologico, di quella guida indispensabile per la corretta formazione della sua personalità, di talché la rottura del legame diventa l’unico strumento per evitare al minore medesimo un maggiore pregiudizio”.

Quanto al caso in esame, la corte territoriale aveva accertato l’inadeguatezza di entrambi i genitori ad assumersi le proprie responsabilità nei confronti della figlia minore.

Nella specie, era emerso che nonostante i plurimi interventi di diverse strutture (servizi sociali, Consultorio Familiare, servizi sanitari), entrambi avessero rifiutato di aderire al programma loro proposto, manifestando resistenza a qualunque modificazione del loro stile di vita.

Al riguardo, entrambi avevano mantenuto un atteggiamento di negazione delle loro problematiche sanitarie, di cui risultano rispettivamente portatori (l’una, patologie psicopatologiche, l’altro, dipendenza da alcool incidente nelle relazioni con la moglie e con il nucleo familiare), non sottoponendosi ai controlli e non adeguandosi alle proposte terapeutiche, disattendendo, anzi, ripetutamente le indicazioni dei Servizi, così impedendo non solo l’avvio della risoluzione delle rispettive patologie e dipendenze, ma anche la sola formulazione di una prognosi di recupero in tempi ragionevolmente contenuti.

Ebbene tanto è bastato alla Corte d’Appello per formulare il giudizio di adottabilità della minore, ora confermato in via definitiva.

La redazione giuridica

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