Il Garante della concorrenza e del mercato ha ritenuto illegittime le disposizioni relative alla gestione del danno contenute in alcune polizze assicurative in quanto restrittive della libertà contrattuale del consumatore

“Non affidare la gestione del danno a soggetti terzi che operino professionalmente nel campo del patrocinio”. Questo il contenuto di alcune clausole inserite nelle polizze di un assicuratore valse a quest’ultimo la sanzione dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il contratto prevedeva, inoltre, che il cliente dovesse ricorrere in via preliminare alla procedura di conciliazione paritetica in caso di danno inferiore a 15mila euro.  Il tutto a fronte di uno sconto del 35% sul premio netto annuo previsto ma con la previsione di una penale di 500 euro in caso di violazione dell’impegno assunto. Un importo scalabile dalla somma dovuta dall’assicuratore a titolo di risarcimento in caso di evento avverso.

Sulla base del Codice del Consumo, l’Autorità garante, con provvedimento n. 26255/2016, ha ritenuto tali clausole a tutti gli effetti vessatorie.

In particolare, la delibera evidenzia la predisposizione di una penale “manifestamente eccessiva” rispetto alla scontistica applicata sul premio della polizza. Una percentuale, quest’ultima, corrispondente a una cifra oscillante compresa tra gli 11 e i 16 euro.

La penale, nella sua sproporzionatezza, costituirebbe per l’Authority, una “inaccettabile” restrizione alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi. Si tratterebbe infatti, di un tentativo illegittimo di dissuadere il consumatore dall’avvalersi del contributo di un professionista specializzato nella trattativa susseguente a un sinistro.

Il diritto del danneggiato a tutelare i propri interessi tramite un legale o uno studio tecnico deve essere riconosciuto anche nella fase prodromica al giudizio. Lo chiarisce la Corte di Cassazione ritenendo tale assistenza “necessitata e giustificata in funzione dell’attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento”.

Le clausole, inoltre, sono ritenute illegittime non solo per la vessatorietà, ma anche per l’oggettiva difficoltà del destinatario “di comprendere la portata degli impegni assunti”.

Per un approfondimento sul tema si invita a leggere l’articolo “Illegittime le clausole ‘anti-patrocinatore’ inserite in polizza” dell’avv. Francesco Carraro

 

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