La Cassazione ha stabilito che gettare acqua integra il reato di “getto pericoloso di cose”

Come tutelarsi se il nostro condomino ha l’abitudine di gettare acqua nel nostro appartamento? E soprattutto, questo tipo di condotta assume rilevanza penale?
Secondo la Corte di Cassazione, sì, soprattutto se è reiterata nel tempo, perché questo comportamento va a integrare il reato di “getto pericoloso di cose” dell’articolo 674 del Codice penale.
Con la sentenza numero 21753 del 28 maggio 2014, la Cassazione si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.
Nel caso specifico esaminato dai giudici, il Tribunale di Catania aveva condannato un imputato per il reato di “getto pericoloso di cose”, in quanto lo stesso aveva “gettato acqua dal proprio appartamento” con una pompa, creando molestia e disturbo alla persona offesa, che si trovava nell’area sottostante.
L’imputato, dunque, era stato condannato anche a risarcire i danni subiti dalla persona offesa.
Il condomino, però, ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione ritenendo la decisione ingiusta e richiedendo l’annullamento della sentenza sfavorevole.
Secondo il ricorrente, in particolare, i giudici non avevano tenuto in conto una serie di circostanze. In primo luogo, l’aperta ostilità della persona offesa nei confronti dell’imputato, facendo presente che tra i due erano pendenti altri due procedimenti penali, sempre per fatti relativi alla condotta condominiale.
In secondo luogo, i giudici avrebbero basato la propria decisione di condanna sulle sole dichiarazioni della persona offesa, la quale, invece, a detta dell’imputato, non poteva essere considerata pienamente attendibile.
Il ricorso dell’uomo, tuttavia, è stato respinto dalla Corte di Cassazione, la quale lo ha ritenuto “manifestatamente infondato”, condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali e, di fatto, confermando integralmente la condanna.
I giudici hanno infine precisato che gettare acqua nell’appartamento sottostante al proprio si configura come vero e proprio reato penale, dal momento che anche il versamento di sostanze liquide rientra nell’ambito di applicabilità dell’art. 674 del Codice penale (“getto pericoloso di cose”), specie quando gettare acqua ha il possibile effetto di “offendere, imbrattare o molestare le persone, anche se questo effetto non si sia verificato”.
In tal senso, infatti, si era anche espressa la stessa Corte di Cassazione, con la sentenza numero 8386 del 2 luglio 1992.

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