L’abbandono di rifiuti a terra è una attività socialmente dannosa e come tale sanzionabile penalmente.

Con la recente sentenza n. 29018/2018 la Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti in merito al reato di imbrattamento causato dal gettare l’ immondizia a terra.

Secondo i giudici, affinché il reato possa dirsi configurato, non rileva né l’assenza dell’intenzione di sporcare, né l’episodicità della condotta.

Infatti, l’imbrattamento è insito nel comportamento di chi, dopo aver rovistato nei cassonetti, ispezionato le buste e prelevato da queste solo ciò che interessa, lascia l’ immondizia a terra.

La Cassazione precisa infatti che l’abbandono diffuso dei rifiuti è un’attività socialmente dannosa. E, come tale, sanzionabile penalmente.

La vicenda

La Cassazione si è occupata della vicenda di un uomo accusato di imbrattamente per aver gettato rifiuti fuori dal cassonetto. Secondo il GIP, il reato di imbrattamento di cui all’art 639 c.p, di cui è accusato l’imputato, però, non sussiste.

Non è dello stesso avviso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, che ha fatto ricorso in Cassazione. A suo avviso il GIP ha sbagliato.

Ciò in quanto, pur riconoscendo l’imputato autore dell’imbrattamento contestato, ha escluso la sussistenza dell’elemento soggettivo. E questo “facendo leva sulla natura isolata della condotta e nell’intenzione di disfarsi dei materiali (dapprima estrapolati dai sacchi della spazzatura ed a lui non utili e quindi poi abbandonati sul suolo pubblico).”

La Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore ritenendo errate le conclusioni del GIP.

In particolare, i giudici scrivono che: “la circostanza che l’agire dell’imputato sia stato sorretto dalla “semplice” volontà di disfarsi momentaneamente, ovvero, accantonare, i materiali che non erano a lui più utili, non vale però ad escludere l’elemento soggettivo del reato (…)”.

“Trattandosi di dolo generico – scrive la Cassazione – è indifferente per l’esistenza del reato il fine per cui il soggetto agisce”. Occorre infatti soltanto che questi “si sia rappresentato l’evento dannoso ed abbia agito di conseguenza”.

Nel caso di specie, infatti, risulta che l’imputato aveva posto in essere un comportamento, quale quello di selezionare, accantonare e poi lasciare i materiali che non erano di suo “gradimento” sulla pubblica via.

Una condotta che esprimeva proprio dell’intento di deturpare ed imbrattare.

“Né, infine, può escludersi il dolo – scrivono i giudici – in ragione della natura episodica della condotta, tenuto conto che la fattispecie non richiede affatto una ripetizione dei comportamenti”.

Infine, l’abbandono ormai diffuso e sistematico dei rifiuti, “ha conferito all’incriminazione quella “dannosità sociale” sufficiente ad attribuirle legittimazione sostanziale e, dunque, in assenza di elementi negativi del fatto o cause di esclusione della pena, a rendere ragionevole l’applicazione di una sanzione penale”.

 

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