Lo ha stabilito il Tar del Veneto respingendo il ricorso di un uomo che aveva dichiarato di ‘essersi fatto una canna’ la sera precedente

L’articolo 128 del codice della strada stabilisce che i titolari di patente di guida possano essere sottoposti a visita medica o a esame di idoneità qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica. La revisione della patente è stata recentemente oggetto di un’interessante pronuncia del Tribunale amministrativo regionale del Veneto.

Il Tar, con la sentenza n. 1265 del 15 novembre 2016, si è espresso sul ricorso di un uomo nei confronti del quale la Motorizzazione civile aveva disposto, per l’appunto, la revisione della patente mediante un nuovo esame di idoneità medica e tecnica in seguito a un incidente stradale.

La Polizia Stradale aveva proposto la misura alla Motorizzazione in quanto, dalla ricostruzione della dinamica del sinistro basata sui rilevamenti tecnici, gli elementi oggettivi raccolti e le dichiarazioni rese dai protagonisti, erano sorti dubbi “circa la persistenza dei requisiti psicofisici per il possesso della patente di guida da parte del conducente”.

Il guidatore, in particolare, aveva dichiarato che la sera prima si era “fatto una canna” ed effettivamente gli esami tossicologici effettuati avevano confermato l’assunzione di “sostanze stupefacenti o psicotrope (cannabinoidi)”, specificando che il consumo poteva essersi realizzato “nel quadro di una tossicodipendenza verso la/le sostanze indicate o nell’ambito di un consumo abituale”.

L’uomo si era visto respinto un primo ricorso presentato presso il Ministero dei Trasporti, in quanto, dagli accertamenti effettuati, erano emerse “non solo precedenti decurtazioni dei punti della patente di guida (…), ma anche un precedente provvedimento di sospensione della patente di guida per quarantacinque giorni”, per guida in stato di ebbrezza”. Elementi da cui si deduceva la fondatezza dei dubbi circa la permanenza dei requisiti psicofisici per il mantenimento della patente.

Nel ricorso presso il Tribunale amministrativo il conducente lamentava invece l’errata “valutazione delle dichiarazioni riportate a verbale dall’organo di polizia intervenuto”, contestando la violazione dell’art. 97 della Costituzione per ‘eccesso di potere’ e dell’art. 3 L.n.241/90, per “erronea valutazione dei fatti e difetto di istruttoria”. Inoltre, avanzava la richiesta di un risarcimento pari a 30mila euro “in relazione ai danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del ritiro della patente di guida”.

Il TAR, tuttavia, ha rigettato tali argomentazioni respingendo il ricorso in quanto manifestamente infondato. I risultati emersi dalle analisi mediche, infatti, avevano evidenziato l’abitudine dell’uomo a fare uso di stupefacenti, anche in epoca antecedente l’accertamento tossicologico-forense. Anche le dichiarazioni rese agli Agenti di Polizia non lasciavano spazio a dubbi e costituivano piena prova (fino a querela di falso, che non risultava essere stata proposta).

Quanto al lamentato eccesso di potere il Tribunale amministrativo ne ha evidenziato l’insussistenza, avendo  l’Amministrazione dei Trasporti correttamente  valutato in modo unitario, con un giudizio necessariamente complessivo, la dinamica del sinistro,  gli accertamenti tossicologici eseguiti, nonché i pregressi comportamenti di guida del ricorrente, che legittimavano i dubbi sulla permanenza dei requisiti psicofisici e tecnici alla guida. Tali dubbi, secondo quanto disposto dal Consiglio di Stato, giustificano di per sé la revisione della patente, che non rappresenta una misura sanzionatoria o punitiva e non presuppone l’accertamento di una violazione delle norme, penali o civili, sul traffico.

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