La Corte di Cassazione ha chiarito che la legge non prevede alcun obbligo di indicare nell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, la proprietà della casa di abitazione né di eventuali beni mobili registrati, né tantomeno prevede che la titolarità della stessa sia condizione ostativa per l’ammissione al beneficio

La vicenda

Contro il provvedimento di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio, l’interessato ricorreva per Cassazione per denunciarne l’illegittimità.
Tale provvedimento era stato adottato in ragione del fatto che il ricorrente aveva omesso di indicare nella domanda, la titolarità di immobile di proprietà – pro quota – della convivente e la titolarità di un bene mobile registrato; con ciò configurando l’ipotesi di reato prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95.
Ma tale motivazione – a detta del ricorrente – era illegittima ed abnorme dal momento che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, non prevede alcun obbligo di indicare nell’istanza di beneficio, la proprietà della casa di abitazione né di eventuali beni mobili registrati, né tantomeno prevede che la titolarità della stessa sia condizione ostativa per l’ammissione al beneficio, la cui concessione resta legata a parametri reddituali e non patrimoniali.
Peraltro, il ricorrente evidenziava che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 112, non prevede alcuna ipotesi di revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, nel caso in cui venga omessa l’indicazione della titolarità di beni immobili o mobili registrati, trattandosi di indicatori dai quali poter eventualmente presumere la percezione di redditi superiori al limite previsto per l’ammissione.
Nel caso di specie la consistenza patrimoniale della rendita catastale pari ad Euro 228,48 (1/3 della rendita complessiva) e il valore commerciale dei veicoli pari ad Euro 0,00, come rilevato dall’informativa della Guardia di Finanza, sommati al reddito dichiarato nell’istanza (per l’anno 2013 appena Euro 126,33 e nell’anno 2014 appena Euro 664,20) non avrebbero determinato alcun superamento dei limiti di reddito stabiliti per l’ammissione al beneficio.
Chiedeva, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con ogni consequenziale provvedimento di legge.
E così è stato, perché i giudici della Cassazione hanno accolto il ricorso perché fondato.

La decisione della Cassazione

Ad avviso del Collegio, il provvedimento impugnato sovrapponeva erroneamente i presupposti (non coincidenti) per la sussistenza del reato di falso di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95, e quelli per la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Senza dubbio, le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, integrano gli estremi del delitto di cui all’art. 95 D.P.R. n. 115 del 2002, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio; ma aveva ragione il ricorrente nel rilevare che non vi è alcun onere, per il richiedente il beneficio, di indicare in dichiarazione la possidenza di beni mobili, immobili o di beni mobili registrati riferibili al proprio nucleo familiare.

Gli obblighi dichiarativi

Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, comma 1, sub c), prevede l’obbligo di inserire nella richiesta di ammissione “una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 46, comma 1, lett. o), attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’art. 76”. E il richiamato art. 76 chiarisce che il reddito complessivo del nucleo familiare convivente è “costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante”.
La medesima norma fissa il limite di reddito complessivo che costituisce il limite oltre il quale non si può essere ammessi a godere del beneficio richiesto.
Lo stesso ricorrente aveva riconosciuto di aver omesso di indicare, in sede di richiesta di ammissione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 79, la titolarità di un immobile appartenente pro quota alla convivente e quella di un bene mobile registrato e, aveva finanche ammesso che, mentre il valore commerciale del veicolo in questione era nullo, la consistenza patrimoniale della rendita catastale dell’immobile era pari a 228,48 Euro (1/3 della rendita complessiva)
Senza dubbio, – a detta degli Ermellini – tale condotta ricade nel del reato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95.
Tuttavia, il sistema vigente, a fronte di casi come quello in esame, in cui tale reddito, sommato a quello dichiarato dal richiedente il beneficio non determina alcun superamento dei limiti di reddito stabiliti per l’ammissione al beneficio, non contempla alcuna automaticità della revoca del patrocinio a spese dello Stato.
Il D.P.R. n. 115 del 2002, contempla vari casi in cui il giudice procedente può revocare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, tra queste non vi rientra il caso di omessa l’indicazione della titolarità di beni immobili o mobili registrati, trattandosi di indicatori dai quali poter eventualmente presumere la percezione di redditi superiori al limite previsto per l’ammissione. O comunque, non preveda alcuna ipotesi di revoca automatica dell’ammissione a fronte di una discrasia tra reddito dichiarato e reddito accertato.

La decisione

Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 96, stabilisce piuttosto che il magistrato procedente revochi il beneficio quando, dalle informazioni ricevute riguardo al tenore di vita o a redditi non dichiarati (si pensi al numero delle utenze telefoniche ed informatiche, al numero ed al tipo degli autoveicoli e a qualsiasi altra informazione, anche riguardante attività illecite, che sia indicativa di un alto tenore di vita), egli possa ricavare la convinzione, da motivare adeguatamente, che il richiedente abbia un reddito superiore a quello individuato come limite dal ricordato art. 76.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, nella nozione di reddito, ai fini dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, rientrano tutti i beni, mobili e immobili (ivi compresi i proventi di fonte illecita), che contribuiscono alla formazione del patrimonio dell’istante e dei suoi familiari con lui conviventi.
Non era il caso di specie. Per tutti questi motivi, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso è rimesso la decisione al Tribunale di Sorveglianza per un nuovo esame di merito.

La redazione giuridica

 
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2 Commenti

  1. Buongiorno, vorrei risolvere un quesito.
    Se usufruisco del gratuito patrocinio e nel frattempo acquisto un appartamento, avendone gia’ altri due, rischio di aver revocato il diritto?
    Grazie per la cortese attenzione.
    Angelo

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