Si torna a discutere sull’applicazione dell’art. 84 c.p., tra il reato di omicidio stradale aggravato e la guida alterata derivante dall’assunzione di alcol e stupefacenti

La corte di Cassazione ha chiarito che la condotta di guida in stato di ebbrezza alcolica costituisce circostanza aggravante del reato di omicidio stradale e, in applicazione dell’istituto del reato complesso, la fattispecie contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza di cui all’articolo 186 Codice della Strada è assorbita in quella delittuosa di omicidio stradale di cui all’articolo 589-bis Codice Penale.
La vicenda
Con sentenza della Corte d’appello di Roma, il conducente di un veicolo era stato condannato alla pena di legge per il reato di omicidio stradale
Nella specie l’imputato rispondeva di aver causato la morte della povera vittima per colpa consistita in negligenza, imprudenza ad imperizia, nonché nell’inosservanza di norme che disciplinano la circolazione stradale.

La colpa segnatamente era consistita:

  • nell’essersi posto alla guida del proprio veicolo trovandosi in stato di ebbrezza a seguito di assunzione di bevande alcoliche; (tasso alcolemico rilevato pari a 1,88 e 1,74 g/l) (art. 186 C.d.S.), nonché in stato di – alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti (del tipo cannabinoidi e cocaina) (art. 187 C.d.S.);
  • nell’aver omesso di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e in modo che fosse in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale (art. 140 C.d.S., comma 1);
  • nell’aver omesso di regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche ad alle condizioni della strada e del traffico, fosse evitato ogni pericolo per la sicurezza della persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione (art. 141 C.d.S., comma 1);
  • nell’aver omesso di conservare il controllo del veicolo in modo da essere in grado dl compiere tutte la manovre necessarie in condizione dl sicurezza, con particolare riguardo all’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo dl visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile (art. 141 C.d.S., comma 2);
  • nell’aver proceduto ad una velocità molto superiore al massimo consentito, anche in relazione alla restrizione imposta dalla carreggiata (art. 142 C.d.S., comma 1, e art. 146 C.d.S.);
  • nell’aver omesso, in particolare, di regolare la velocità in orario notturno, in un tratto dl strada con visibilità limitata per mancanza di illuminazione pubblica, percorrendo un passaggio stretto e, comunque, nell’attraversamento di un centro abitato (art. 141 C.d.S., comma 3);
  • nell’aver omesso di ridurre la velocità ed, all’occorrenza, anche di fermarsi in un caso in cui riusciva malagevole l’incrocio con un altro veicolo (art. 141 C.d.S., comma 4);
  • nell’aver omesso di circolare il più vicino possibile al margine destro della carreggiata percorsa incrociando un altro veicolo (art. 143 C.d.S.);

Contro la decisione della Corte di merito, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, denunciando, tra gli altri motivi l’errata applicazione del concorso materiale tra i reati di cui all’art. 589 bis c.p., comma 2, e le contravvenzioni di cui agli artt. 186 e 187 C.d.S., aggravati.
Chiedeva, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rimessione degli atti alla corte di appello o, in caso di condanna di espungere dal trattamento sanzionatorio la pena comminata per i reati di cui agli artt. 186 e 187 C.d.S., dovendosi ritenere gli stessi assorbiti nell’imputazione di cui all’art. 589 c.p., comma 2, in applicazione dell’art. 84 c.p..

Il reato di omicidio stradale

I giudici della Corte hanno accolto il ricorso, ricordando che la giurisprudenza di legittimità ha recentemente chiarito che la condotta di guida in stato di ebbrezza alcolica, costituisce circostanza aggravante dei delitti di omicidio stradale e di lesioni stradali gravi o gravissime, dovendosi conseguentemente escludere, in applicazione della disciplina del reato complesso, che gli stessi possano concorrere con la contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S. E analogo discorso vale per la guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.
Peraltro, a seguito dell’entrata in vigore della L. 23 marzo 2016, n. 41, e quindi a decorrere dal 25 marzo 2016, è stato introdotto, tra gli altri, l’art. 589 bis c.p., in virtù del quale “Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente dell’art. 186, comma 2, lett. c), e D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 187, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni” e, inoltre, “qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto”.

La decisione della Cassazione

Prima dell’entrata in vigore della L. 24 luglio 2008, n. 125, l’art. 589 c.p. disponeva, invece, che, in ipotesi di omicidio colposo, si applicasse la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto fosse commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, lett. c), e successive modificazioni e che nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applicasse la pena che si sarebbe dovuta infliggere per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non potesse superare gli anni quindici.
È stato, perciò, condivisibilmente rilevato come la formulazione della novella del 2016 abbia, ricondotto le ipotesi aggravate al momento della “guida”, individuando esplicitamente, come agente, soltanto colui che si ponga “alla guida di un veicolo a motore”; ciò, a differenza delle ipotesi-base (art. 589 bis c.p., comma 1, e art. 590 bis c.p., comma 1, per le quali destinatario del precetto è “chiunque cagioni per colpa, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale….)”.
In altri termini le nuove fattispecie aggravate sono applicabili solo al “conducente di un veicolo a motore” e non anche, per esempio, a chi cagioni la morte (o le lesioni) di un pedone guidando una bicicletta in stato di ebbrezza”.
Ciò ha dunque, portato condivisibilmente la Suprema Corte di legittimità a parlare non più di concorso di reati ma di reato complesso in caso di omicidio colposo qualificato dalla circostanza aggravante della violazione di norme sulla circolazione stradale, quando detta violazione dia, di per sé, luogo ad un illecito contravvenzionale e, tale orientamento è stato confermato anche nelle successive pronunce di legittimità.

Il principio di diritto

Si è quindi affermato il seguente principio di diritto: “Nel caso in cui si contesti all’imputato di essersi, dopo il 25 marzo 2016 (data di entrata in vigore della L. n. 41 del 2016), posto alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o in stato di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanza stupefacenti o psicotrope e di avere in tale stato cagionato, per colpa, la morte di una o più persone – ovvero lesioni gravi o gravissime alle stesse – dovrà prendersi atto che la condotta di guida in stato di ebbrezza alcoolica o sotto l’influenza di stupefacenti viene a perdere la propria autonomia, in quanto circostanza aggravante dei reati di cui all’art. 589 bis c.p., comma 1, e art. 590 bis c.p., comma 1, con conseguente necessaria applicazione della disciplina sul reato complesso ai sensi dell’art. 84 c.p., comma 1, ed esclusione invece dell’applicabilità di quella generale sul concorso di reati”.

La redazione giuridica

 
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