È possibile mettersi alla guida con patente sospesa?

Nelle sentenze dei tribunali, non di rado, si assiste all’annullamento di verbali di contravvenzione disposti nei confronti di soggetti sopresi alla guida con patente sospesa, qualora si accerti in concreto l’esistenza uno stato di necessità.

Ma perché esso sia ritenuto idoneo a giustificare l’infrazione commessa occorre trovarsi in situazioni eccezionali che “possono avere complessità imprevedibili e difficilmente gestibili”, che implicano il pericolo di un grave danno alla persona o l’imminente pericolo di vita e l’impossibilità di provvedere diversamente alla salvezza della persona stessa.

Lo stato di necessità è previsto dall’art. c.p. 54 del codice penale ove si legge espressamente: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”.

In materia di sanzioni amministrative e di multe per violazione del Codice della Strada, l’esclusione di responsabilità in caso di stato di necessità è confermata dall’articolo 4, primo comma, della legge 689 del 1981, che espressamente dispone: “Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa”.

La vicenda

Il protagonista della vicenda de quo aveva presentato opposizione contro il verbale di contravvenzione emesso nei suoi confronti per essersi posto alla guida sebbene la sua patente fosse stata sospesa.

Aveva, perciò, invocato in sua difesa lo stato di necessità consistito nell’urgenza di doversi recare in farmacia per acquistare medicinali per la convivente, reduce da un intervento chirurgico.

Ma questo non è bastato a far accogliere il ricorso.

Ed infatti né il Giudice di Pace né il Tribunale avevano ritenuto sussistente il pericolo di un grave danno alla persona e la prova, su di lui incombente, dell’imminente pericolo di vita e della impossibilità di provvedere diversamente alla salvezza della persona.

Seguiva, pertanto, il ricorso dinanzi ai giudici della Cassazione.

Oltre a contestare l’omesso accertamento dello stato di necessità, il ricorrente lamentava anche l’omessa valorizzazione dell’errore scusabile in cui versava al momento dell’infrazione.

Detto in altri termini, il ricorrente deduceva di non sapere che stava infrangendo una norma giuridica.

Ma a nulla è servito perché anche i giudici della Cassazione hanno respinto il ricorso, confermando quanto già disposto nella sentenza impugnata.

Egli avrebbe ben potuto evitare l’infrazione al codice della strada chiamando un soccorso medico o noleggiano un taxi o altro mezzo con conducente.

La redazione giuridica

 

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