Assolto in appello un automobilista condannato in primo grado per guida sotto influenza di alcool. La Corte territoriale ha ritenuto il fatto non punibile ai sensi dell’art. 131-bis

La Corte territoriale di Venezia, con la sentenza n. 1989/2018, ha accolto l’appello presentato da un uomo accusato di guida sotto influenza di alcool.

L’automobilista era stato condannato dal Tribunale di Treviso, ai sensi dell’art. 186 del codice della strada, a 20 giorni di reclusione e 1.000 euro di ammenda. Gli accertamenti svolti mediante etilometro avevano evidenziato un tasso alcolemico pari a 1,10 g/l sia alla prima che alla seconda prova. Nei suoi confronti il Giudice aveva disposto, inoltre, la sospensione della patente di guida per un periodo di 8 mesi.

Il guidatore, tuttavia, era ricorso in appello. A suo giudizio il fatto ascritto sarebbe stato di assoluta modestia alla luce del tasso riscontrato e dell’assenza di pericolo o danno per la collettività.

L’uomo, inoltre, lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche a causa di un precedente specifico e dell’aggravante contestata. La decisione negativa del Giudice in tal senso avrebbe rappresentato una indebita applicazione del principio ne bis in idem.

Infine, l’appellante contestava l’eccessiva severità della pena. Considerato il tasso alcolemico, inferiore al massimo di fascia, il disvalore del fatto doveva essere considerato particolarmente modesto. Peraltro si sottolineava lo stile di vita regolare nonché la mancanza di capacità delinquenziale dell’imputato, che si era mostrato sempre collaborativo.

Le argomentazioni proposte sono state accolte.

I Giudici di secondo grado, infatti, hanno ritenuto applicabile al caso in esame la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

“Il tasso di intossicazione alcolica riscontrato – si legge nella sentenza – non è particolarmente elevato”. Inoltre, “non può essere eccessivamente enfatizzata la presenza di un precedente specifico”. Lo stesso, infatti, “è assai risalente ed oramai non più presente nel certificato del casellario”.

Da qui la decisione dei Giudici di riformare la pronuncia di primo grado e assolvere l’imputato dal reato a lui ascritto in quanto non punibile ai sensi dell’art. 131-bis del codice penale.

 

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