I giudici della Cassazione hanno confermato la decisione del Tribunale di Napoli in ordine alla esclusione dalla liquidazione del danno al motociclista vittima di incidente, delle lesioni al volto, evitabili se egli avesse utilizzato un casco regolare

La vicenda

La vittima di un incidente stradale aveva dichiarato di essere stato urtato da un’autovettura mentre percorreva una strada comunale.

Chiedeva pertanto, il risarcimento per le lesioni subite a causa del sinistro. In primo grado, il giudice di pace di Pozzuoli rigettava la domanda.

Diverso esito in appello, ove il Tribunale di Napoli, accoglieva il gravame, ma al momento della quantificazione del danno, rilevò che le lesioni avrebbero potuto essere evitate se solo il danneggiato avesse indossato un casco regolare, in luogo del semplice casco a scodella, come confermato dal teste ascoltato in giudizio.

Pertanto, in applicazione l’articolo 1227, secondo comma c.c. il Tribunale partenopeo aveva ritenuto risarcibili le sole lesioni diverse da quelle subite al volto (spalla e corpo).

La decisione della Cassazione

La decisione è stata confermata dai giudici della Sesta Sezione Civile della Cassazione (sentenza n.20558/2019), le quali hanno ricordato come la legge 29 luglio 2010 n. 120, all’articolo 28, con decorrenza dal 12 ottobre 2010, abbia reso illegittimo l’utilizzo del casco con omologazione DGM anche per i ciclomotori, mentre per gli altri veicoli (motocicli) la sospensione delle omologazioni era già intervenuta con D.M. 28 luglio 2000.

Il motociclista avrebbe perciò, dovuto dedurre, ai sensi dell’articolo 366, n. 6 c.p.c., che al momento dell’incidente si trovava alla guida di un ciclomotore, cioè di un veicolo a due ruote di cilindrata non superiore a 50 c.c. e velocità massima di 45 km all’ora; ed invece, nel processo di merito non era mai stato smentito che si trattasse di un motociclo, ossia un veicolo con cilindrata e velocità superiori, per il quale il divieto di utilizzo del cd casco a scodella (DGM) era assai precedente alla data di verificazione del sinistro.

La redazione giuridica

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