Oggi vi vogliamo parlare di natimortalità ovvero di bimbi che muoiono nella pancia della mamma durante la gravidanza e delle norme per la loro sepolutura. Secondo i dati pubblicati nell’aprile 2011 dalla rivista scientifica «The Lancet» sono circa 2,6 i milioni bambini nati morti ogni anno nel mondo, sebbene il 98 per cento di queste morti avvenga nei Paesi poveri o in via di sviluppo, percentuali sempre più alte continuano a interessare i Paesi più ricchi. Nello specifico in Italia una gravidanza su sei si interrompe con la morte del bambino e nove bambini al giorno muoiono a termine, poco prima del parto o dopo la nascita, con notevoli ripercussioni sulla salute psicofisica delle madri e della coppia; nello specifico, in Italia la natimortalità, ogni anno colpisce circa 180.000 famiglie. Come sottolineano gli specialisti e gli esperti del fenomeno, intorno alla morte perinatale sussiste nel nostro Paese una forma deleteria di tabù che ne limita la comprensione, l’approfondimento e la sensibilizzazione, al suddetto limite di matrice culturale va ad aggiungersi anche un ventaglio di criticità che seppur meramente amministrative acuiscono il carattere drammatico della gestione dell’evento “morte in utero” in capo ai genitori che nella stragrande maggioranza dei casi si ritrovano privi di riferimenti ed informazioni chiare e puntuali, su questo versante, si ritiene opportuno segnalare che in molti casi i bambini nati morti, identificati come “prodotto del concepimento”, segnatamente per le età gestazionali precoci vengono trattati alla stregua di rifiuti ospedalieri, e pertanto “smaltiti” come tali senza che al genitore, confuso e addolorato, venga offerta una spiegazione o vengano illustrate le norme ed i regolamenti vigenti disciplinanti la fattispecie;

La legge italiana predispone norme nazionali solo relative alla sepoltura dei bambini ma tali norme sono spesso ignorate o erroneamente applicate in molti ospedali italiani. Non solo, a differenza di quanto è già stato fatto sia dalla Francia che dalla Germania, in Italia non esiste una norma precisa che parli dell’iscrizione di un bimbo nato morto all’anagrafe.

In Francia già a partire dal 2008 a seguito di una sentenza della Corte di Cassazione d’oltralpe si è decretato che i feti nati morti possano essere registrati all’anagrafe indipendentemente dal peso e, si noti, dalla durata della gestazione. La sentenza seguiva la richiesta di tre famiglie che non volevano essere private della possibilità di piangere i piccoli deceduti prima di nascere ad un’età gestazionale tra 18 e 21 settimane.

In Germania invece il Parlamento tedesco ha approvato nel maggio del 2013 una norma importante in fatto di vita nascente. Ora sarà possibile dare legalmente un nome anche a quei bambini non nati di peso inferiore ai 500 grammi. Quei piccoli che non sono riusciti a venire al mondo e che vengono chiamati “Sternenkinder”, cioè bambini delle stelle, quindi si vedranno perlomeno riconosciuto il diritto ad un nome inscritto presso l’anagrafe civile e di una degna sepoltura. Inoltre la disposizione legislativa ha valore retroattivo: ciò significa che a tutti i genitori sarà concessa la facoltà di assegnare un nome al proprio figlio nato morto, esibendo il relativo certificato, anche se la morte è avvenuta molti anni prima.


Cosa prevede invece la legge Italiana?

Per la legge italiana, i bambini sono considerati “nati morti” solo quando abbiano superato le 28 settimane di gestazione al momento del parto; pertanto se un bambino nasce morto dopo la 28° settimana dovrà essere registrato presso l’anagrafe e, solo successivamente, si potrà procedere alla sua sepoltura.

In questi casi vige l’obbligo di registrazione presso l’anagrafe, come previsto dall’art. 74 del Regio Decreto 09.07.1939 n. 1238 che cita testualmente:

Art. 74

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Quando al momento della dichiarazione di nascita il bambino non è vivo, il dichiarante deve far conoscere se il bambino è nato morto o è morto posteriormente alla nascita, indicando in questo secondo caso la causa di morte. Tali circostanze devono essere comprovate dal dichiarante con il certificato di assistenza al parto di cui all’art. 70, comma quarto, ovvero con certificato medico. L’ufficiale dello stato civile forma il solo atto di nascita, se trattasi di bambino nato morto, e fa ciò risultare a margine dell’atto stesso; egli forma anche quello di morte, se trattasi di bambino morto posteriormente alla nascita.

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A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

I parenti, o chi per essi, sono tenuti a presentare entro 24 ore dall’espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla Azienda Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Per il seppellimento dei bimbi di età gestazionale sotto le 20 settimane è necessario richiedere i resti mortali del bambino all’ospedale e i permessi per il trasferimento al cimitero all’ASL. Non si tratta di procedure difficili, ma è opportuno compierle con tempestività e precisione.

Se, invece, il bambino, in qualsiasi momento nasca vivo e muoia dopo la nascita, in tal caso dovrà essere formato prima il suo atto di nascita e poi quello di morte. Solo in questi casi, perciò, vi è l’obbligo di registrazione presso l’anagrafe.

Nel nostro ordinamento, nonostante non vi sia alcuna norma contraria, se un genitore perde il proprio figlio al di sotto delle 28 settimane di gestazione, in genere si vede opporre un rifiuto dagli uffici dello stato civile all’iscrizione del bimbo nei relativi registri.


A tal fine, si rappresenta che:

(A) Il D.P.R. n. 285/1990, recante il Regolamento di Polizia Mortuaria, indica il limite di 28 settimane compiute di presunta età gestazionale intrauterina ai soli fini della disciplina del trasporto e della sepoltura delle spoglie del nato morto.

D’altro canto, l’articolo 7 del precitato D.P.R. n. 285/1990 equipara, ai fini sopra indicati, il feto tra le 20 e le 28 settimane a quello di età intrauterina superiore alle 28 settimane.

(B) La legislazione italiana in tema di tutela della madre lavoratrice (articolo 16 D.Lgs. n. 151/2001) equipara al nato vivo il nato morto dopo il 180° giorno di gestazione.

D’altro canto, l’espulsione da parte della madre di un feto di quella età gestazionale intrauterina, comporta per la stessa l’espletamento dell’intero travaglio e di un parto del tutto identico a quello per un nato vivo.

(C) L’ISTAT ai fini delle proprie rilevazioni registra come nati morti i feti dell’età di 25 settimane più 5 giorni di vita intrauterina (si veda nel glossario statistico, reperibile sul sito www.istat.it, la definizione di “aborto spontaneo”).

D’altro canto, il Regolamento UE 328/2011 all’articolo 2 definisce «nato morto», “la morte del feto, ossia il decesso prima dell’espulsione o dell’estrazione completa dal corpo della madre di un prodotto del concepimento, quale che sia la durata della gestazione. Il decesso è indicato dal fatto che, dopo la separazione dalla madre, il feto non respira né manifesta alcun altro segno di vita, come il battito cardiaco, la pulsazione del cordone ombelicale o movimenti definiti dei muscoli volontari”.

Il suvvisto Regolamento comunitario, all’articolo 3, indica tre successivi parametri per selezionare i nati morti oggetto di rilevazione statistica: peso alla nascita (tra i 500 e i 900 gr.); età gestazionale (tra le 22 e 27 settimane); lunghezza vertice – tallone (tra 25 e 34 cm.).

Il calcolo della durata della gestazione intrauterina presenta notevoli difficoltà, con un margine di errore che va di -6 a +14 giorni dell’età reale, ove effettuato, come nel caso di specie, in base ai dati anamnestici (ultimo ciclo mestruale: cfr. all. 3, estratto relazione dr. Hubert Messner):

Tanto è vero che le linee guida della OMS utilizzano come criterio di discrimine tra prodotto abortivo e nato morto quello del peso di gr. 500 (all. 4: estratto manuale a cura di Dante Baronciani, Gaetano Bulfamante e Fabio Facchinetti).

L’articolo 30, comma 5, D.P.R. n. 396/2000, ai fini della dichiarazione di nascita del nato morto non indica alcuna durata della gestazione.

Analogamente, non operano alcuna distinzione tra nato morto e prodotto abortivo le circolari ministeriali (n. 15 del 19.12.2001: all. 5) e regionali (prot. n. 52583 del 7.11.2002: all. 6), ai fini della redazione del CEDAP (certificato di assistenza al parto) di cui al D.M. n. 349/2001.

Finalmente nel 2013 si è registrata la prima pronuncia a favore dell’iscrizione all’anagrafe di un bambino con età gestazionale inferiore alle 28 settimane: un orientamento giurisprudenziale che dovrebbe configurarsi come riferimento per la disciplina della materia in oggetto; infatti, la prima sezione civile del Tribunale Ordinario di Padova ha accolto le richieste di due genitori per la formazione tardiva dell’atto di nascita della loro primogenita, nata morta alla presunta età gestazionale di 26 + 3 settimane, motivando quanto segue:

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Va inoltre precisato che l’età gestazionale rileva solo ai fini delle norme di polizia mortuaria, e segnatamente dell’art. 7 del DPR 285/1990, che prevede che in caso di nati morti di età gestazionale inferiore alle 28 settimane, debba essere proposta domanda specifica di seppellimento all’Unità Sanitaria, ma non incide sulla formazione dell’atto di nascita, come si desume anche dal primo comma dell’art 7 che espressamente fa salve le disposizione dell’art. 74 del precedente ordinamento dello stato civile di cui al R.D. 9.7.1939 n 1238 …omissis….. ne consegue che la qualificazione come “prodotto abortivo” del feto, ai fini del regolamento di polizia mortuaria e quindi di seppellimento è del tutto ininfluente ai fini dell’iscrizione nei registri dello stato civile.

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Alla luce della citata sentenza, appare evidente la sussistenza di una lacuna normativa che merita di essere colmata al fine di dare dignità ai bambini deceduti oltre che prevedere una forma di coerenza normativa in capo ad una materia complessa e frammentata.

L’iscrizione all’anagrafe di un figlio nato morto, indipendentemente dalla sua età gestazionale, rappresenta un riconoscimento eticamente e normativamente inderogabile oltre a configurarsi come un strumento di tutela e di rispetto verso i genitori che hanno perso un figlio.

Redazione Scientifica

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