Sono cinque le certificazioni previste in ambito sportivo. Solo quella per attività ludico motoria e amatoriale non è obbligatoria ma può essere richiesta a fini assicurativi

Si è aperto ieri a Roma il XXXV Congresso della Federazione medico sportiva italiana (Fmsi), una tre giorni di incontri e dibattiti incentrati sul tema “Guardiamo al futuro: l’atleta al centro”. “Con questo congresso – ha affermato il presidente Fmsi, Maurizio Casasco – vogliamo confermare al centro della politica federale la figura dell’atleta e la tutela della sua salute, puntando sulla specificità della nostra professione e sulle questioni pratiche che il territorio si trova quotidianamente ad affrontare”

Il programma del Congresso prevede approfondimenti su argomenti quali i futuri cambiamenti legislativi, il ruolo del medico sociale e le problematiche non cardiologiche che sono sempre più frequenti nel mondo dello sport. Ampio spazio è dedicato poi all’interpretazione delle normative in vigore per la certificazione dell’idoneità sportiva. Sono cinque oggi le certificazioni in ambito sportivo, regolamentate da decreti del Ministero della salute. Quattro di queste (attività agonistica, attività non agonistica, attività sportiva di particolare ed elevato impegno cardiovascolare e attività sportiva agonistica praticata da atleti disabili) sono obbligatorie.

Nello specifico, il certificato di attività agonistica, in genere di durata annuale o biennale, è obbligatorio per tutti i soggetti tesserati a una Federazione sportiva ed è specifico per ogni sport o disciplina praticata. Le visite di idoneità alla pratica sportiva sono state inserite nei Livelli essenziali di assistenza e sono quindi gratuite, per minori e disabili, nelle strutture pubbliche e private accreditate;  infatti, non hanno solo la funzione di evidenziare eventuali incompatibilità con la specifica pratica sportiva,  ma possono  rilevare le piccole patologie che, con una diagnosi tempestiva ed una cura efficace, consentono di assicurare un guadagno in salute ed un risparmio per il Sistema Sanitario pubblico.

Il certificato per attività non agonistica è obbligatorio, ad esempio, per gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dalle scuole nell’ambito delle attività para-scolastiche; non consente limitazioni e ha validità annuale. Per l’attività sportiva di particolare ed elevato impegno cardiovascolare, invece, la certificazione è necessaria per i partecipanti (non tesserati a Federazioni sportive) a manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico-motorio che prendano parte a gare podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, gran fondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe; il controllo medico deve comprendere rilevazione della pressione arteriosa, ecg basale, step test o un test ergometrico con monitoraggio dell’attività cardiaca e altri eventuali accertamenti ritenuti utili e opportuni a giudizio del medico, che sia specialista in medicina dello sport o medico di medicina generale. Infine, per l’attività sportiva agonistica praticata da atleti disabili, la certificazione è regolamentata dal Decreto del Ministro della Sanità 4 marzo 1993 e successive integrazioni, “sulla base delle varie patologie e/o limitazioni ed al rischio specifico delle varie discipline sportive considerate sia in gara che in allenamento”.

Unico caso di non obbligatorietà è rappresentato dall’attività ludico motoria ed amatoriale. Tuttavia, secondo quanto specificato dalla Legge n. 9 dell’agosto 2013, la certificazione può essere comunque richiesta da palestre o altri impianti ai fini assicurativi. Si tratta in questo caso di un rapporto privato tra erogatore e utente e può essere effettuata, su apposito modello, da tutti i medici iscritti all’Ordine.

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