La questione di diritto sollevata nel caso in esame, riguarda la possibilità, per il creditore del condominio che abbia conseguito un titolo esecutivo nei confronti dello stesso, di procedere all’espropriazione dei crediti di quest’ultimo nei confronti dei singoli condomini per i contributi dagli stessi dovuti

Tale questione per i giudici della Suprema Corte di Cassazione, deve essere risolta in senso affermativo.

La vicenda

La vicenda trae origine dall’azione esecutiva posta in essere dall’attore il quale aveva proceduto al pignoramento dei crediti vantati dal condominio, suo debitore, nei confronti di alcuni condomini per contributi, in base a una sentenza di condanna al pagamento delle spese processuali relative ad un giudizio di cognizione.

Il giudizio di legittimità

Come premesso, la questione riguarda la possibilità per il creditore del condominio munito di titolo esecutivo di agire esecutivamente sui crediti di quest’ultimo nei confronti dei singoli condomini?
Secondo i principi generali attualmente esistenti nel nostro ordinamento, (artt. 2740 e 2910 c.c.), mediante l’espropriazione forzata è possibile espropriare al debitore tutti i suoi beni, inclusi i crediti.
Affinché l’espropriazione dei crediti vantati dal condominio verso i singoli condomini per contributi sia legittima, è quindi sufficiente che sia configurabile, sul piano sostanziale, un effettivo rapporto obbligatorio tra condominio e singolo condomino avente ad oggetto il pagamento dei contributi condominiali.
Sul piano sostanziale non v’è dubbio che esista un rapporto obbligatorio tra condominio e singolo condomino, con riguardo al pagamento dei contributi condominiali: una espressa disposizione normativa, l’art. 63 disp. att. c.c. (sia nella precedente che nella attuale formulazione), prevede infatti che l’amministratore possa addirittura ottenere un decreto ingiuntivo (immediatamente esecutivo), in favore del condominio e contro il singolo condomino per il pagamento dei suddetti contributi (in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea).
«Essendo configurabile sul piano sostanziale un credito del condominio (rappresentato dal suo amministratore) nei confronti dei singoli condomini, laddove esista altresì un titolo esecutivo in favore di un terzo e contro lo stesso condominio (sempre rappresentato dall’amministratore), in mancanza di una norma che lo vieti espressamente, tale credito può certamente essere espropriato dal creditore del condominio, ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c., e la relativa esecuzione orzata non può che svolgersi nelle forme dell’espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt. 543 c.p.c. e ss.».

Il principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali

Tale conclusione – a detta dei giudici Ermellini – non si pone in contrasto neppure con il principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali, il quale postula che l’esecuzione contro il singolo condomino non possa avere luogo per l’intero debito del condominio, ma solo nei limiti della sua quota di partecipazione al condominio stesso.
Qualora, infatti, l’esecuzione avvenga direttamente contro il condominio, e non contro il singolo condomino, non solo l’esecutato è il condominio, debitore per l’intero (onde non entra in realtà in gioco in nessun modo il principio di parziarietà), ma l’espropriazione dei beni e diritti del condominio, cioè di beni che, proprio in quanto condominiali, appartengono pro quota a tutti i condomini; in questo modo si finisce addirittura per attuare, il richiamato principio di parziarietà (almeno fino a specifica prova contraria), senza affatto violarlo.
Per tutti questi motivi, la Suprema Corte ha concluso affermando il seguente principio di diritto:
“il creditore del condominio che disponga di un titolo esecutivo nei confronti del condominio stesso, ha facoltà di procedere all’espropriazione di tutti i beni condominiali, ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c., ivi inclusi i crediti vantati dal condominio nei confronti dei singoli condomini per i contributi dagli stessi dovuti in base a stati di ripartizione approvati dall’assemblea, in tal caso nelle forme dell’espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt. 543 c.p.c. e ss.”.

La redazione giuridica

 
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