“Il lavoratore ha diritto a vedersi risarcito il danno biologico e non patrimoniale, in caso di mancato rispetto di turni di riposo settimanale e giornaliero. La natura di tale danno è contrattuale con onere della prova a carico del lavoratore” (Cass. Civ., Sentenza n°16665 del 10/09/2015).
Come è noto, da più anni si discute delle conseguenze che il lavoro protratto e continuativo, in termini di turnazioni massacranti e alternanza riposo/lavoro, ha sul singolo individuo. Alcune categorie di lavoratori, proprio per la particolare attività che svolgono, si vedono riconosciuta una indennità aggiuntiva c.d. da lavoro usurante, che li “risarcisce” anticipatamente della particolare “usura” alla quale i loro corpi e la loro psiche è sottoposta seppure vengono rispettati turni ed orari di lavoro stabiliti da leggi e contratti collettivi nazionali. Accanto a queste professioni, ve ne sono altrettante che, seppure infinitamente probanti da più punti di vista, non vengono dal nostro Stato considerate usuranti per il lavoratore che resta, quindi, sfornito di tutela in riferimento allo stress che può essere causato dal proprio lavoro. Con la sentenza in discorso, che regola una controversia in tema di autotrasporti, la Suprema Corte, individuando i presupposti del danno da stress lavorativo, lascia aperta la strada a nuove interpretazioni giuridiche ed a nuove applicazioni dell’enunciato principio per diverse categorie di lavoratori.
Preliminarmente, occorre chiarire che il detto danno, esulando da aspetti specifici della professione svolta è qualificabile come danno non patrimoniale e biologico; ciò poiché il bene leso fa parte della sfera psico-fisica dell’individuo e va a minarne l’integrità oltre la soglia considerata normale in riferimento al lavoro che si svolge.
In secondo luogo, essendo i comportamenti datoriali dai quali scaturisce tale responsabilità, al di fuori delle previsioni di legge o di C.C.N.L. (ad esempio il pretendere turnazioni massacranti, l’insistere o il provocare ai fini di un risultato da raggiungere l’inosservanza dei turni di riposo giornalieri o settimanali da parte del lavoratore), tale danno sarà da considerarsi di tipo extracontrattuale con l’importante conseguenza che l’onere della prova del danno sarà a carico del lavoratore.
Tale onere, però, risulta mitigato dal fatto che, in caso venga provato il mancato rispetto dei turni di riposo, il danno da stress-usura è presunto in ogni caso con conseguente risarcibilità dello stesso “sic et simpliciter” in virtù della violazione del precetto costituzionale contenuto nell’art.36 Cost.
Concludendo, la Corte, in caso non derivi ulteriore danno dalle condotte suindicate, ritiene equo il risarcimento di tale danno parametrandone la valutazione economica all’indennità da lavoro straordinario che dovrà essere corrisposta al lavoratore danneggiato.
Fin qui la sentenza in discorso.
Tuttavia, l’importanza di tale pronuncia va ben al di là della controversia nella quale è stata pronunciata. Ciò poiché la Suprema Corte, addentrandosi nel tema del lavoro stress-correlato, fissa alcuni principi che chi scrive ritiene applicabili indistintamente a tutti i lavoratori, ergo, anche ai medici.
Fin troppo spesso, infatti, le cronache politiche e non sono animate da discussioni riguardanti lo stato attuale della sanità italiana. I continui tagli al S.S.N., i commissariamenti che in varie regioni bloccano completamente il comparto sanitario che viene governato solo nell’ottica della “minor spesa possibile”, i blocchi alle assunzioni che non tengono conto dell’ “invecchiamento” della categoria dei medici e non permettono un adeguato turn-over rispetto ai normali pensionamenti, hanno di fatto ridotto in maniera inaccettabile gli organici della stragrande maggioranza dei nosocomi pubblici.
Immediata conseguenza di quanto detto, è la assoluta congestione dell’attività medica con conseguente decadimento prestazionale in termini di qualità e quantità dei servizi erogati a danno, non solo dei pazienti, ma dei medici stessi costretti a lavorare in condizioni assolutamente inadeguate. Frequentissimi sono i casi di medici costretti a turni di 36 ore continuative, costretti a notti ripetute, impossibilitati a smontare per l’assenza di colleghi in reparto.
Non gradendo, per forma mentis personale, esprimermi per iperbole ma, al contrario, preferendo dare sempre un senso compiuto e pratico a ciò che dico, mi riallaccio a ciò che accade in Calabria. Dopo anni di blocco delle assunzioni, qualche giorno addietro sono stati resi noti i numeri dei posti vacanti (e per fortuna in fase di copertura) nelle varie A.S.P. ed A.O. regionali. Colpisce scoprire che alcuni nosocomi sono stati “arricchiti” con l’assunzione di sessanta/settanta medici e dirigenti medici. Tale dato, permette di ritenere che, fino ad oggi, tali nosocomi abbiano operato con una imponente carenza di organico che non può non aver avuto conseguenze in termini di efficienza di reparti e di singoli sanitari.
La situazione calabra è lo specchio dell’attuale situazione italiana nella quale, al di là di poche eccellenze, i medici sono costretti ad operare in continua emergenza, con turni spesso ripetuti, reperibilità prolungate, interventi chirurgici svolti, in numero maggiore a ciò che prudenza suggerirebbe, dalla medesima equipe che non ha a disposizione modi per riposare attraverso un turn-over interno ai reparti.
L’aumento della naturale stanchezza psico-fisica dei medici, le tensioni quotidianamente accumulate dagli stessi, la impossibilità di una serena gestione del lavoro di equipe, è causa secondo chi scrive di molti dei c.d. errori medici che generano in continuazione cause e clamore in tribunali e sui giornali.
Tale stato di cose, rende evidente come la professione medica stia assumendo i connotati di una professione stress-correlata o, meglio, stress-indotta. Ci si chiede, a questo punto, quanti presunti errori medici derivanti da stanchezza eccessiva, da tensioni e stress lavorativi accumulati nel tempo, da continue difficoltà di gestione e di lavoro, sarebbero stati evitati se i medici non fossero stati costretti ad operare in tali condizioni?
Concludendo, la sentenza in commento, nel fissare concetti generali e principi cardine nell’individuazione di ciò che è considerabile come patologico stress da lavoro e usura psico-fisica, apre la strada a diverse riflessioni fino ad arrivare a ritenere possibile, per il medico e per chi scrive, in determinati casi, la rivalsa nei confronti del Ministero della Salute e delle Istituzioni regionali, qualora venga coinvolto in un giudizio generato da una condotta che, un sereno e legittimo svolgimento del proprio lavoro, avrebbero potuto evitare.

                                                                                                                                            Avv. Gianluca Mari

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6 Commenti

  1. Buon giorno, ho letto con interesse questo articolo. Perche’ sono del comparto sanita’, ma non medico, infermieristico. L’usura e il danno citato e’ valido anche per l’infermiere?

  2. Gentili Utenti, naturalmente le ippotesi formulate sono estensibili ad ogni comparto del lavoro sanitario, quindi, anche al reparto infermieristico che mai come in questo periodo è oggetto di attenzione stanti alcuni avvenimenti giudiziari che mettono gli infermieri al centro della “catena” della responsabilità medico-sanitaria. Sarò lieto di essere più esaustivo qualora ne avvertiate la necessità, Segnalate alla redazione ogni Vostro dubbio o domanda.
    Saluti

  3. Buonasera avv. Mari, lavoro in una struttura privata come i.p. dove si svolgono turni mattino-notte nella stessa
    giornata oltre le 13 ore ossia 7 ore e 12 minuti più 10 ore di notte poi smonto notte altra notte di 10 ore
    con a volte il rientro in base ad un accordo sindacale di crisi firmato con le organizzazioni sindacali confederali,inoltre spesso siamo in carenza di personale che non viene sostituito tutto ciò crea stress si potrebbe
    chiedere un risarcimento e come dimostrare il nesso di casualità con il lavoro correlato, si può chiedere la
    violazione dell’art.2087 del c.c. che non esime il datore di lavoro da responsabilità a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Grazie per una risposta.

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