Cari lettori, i media raccontano oramai troppo frequentemente la storia dei c.d. “furbetti del cartellino”, ossia di dipendenti pubblici che sebbene avessero badgiato con il loro cartellino identificativo, sono risultati poi irreperibili sul posto di lavoro.
Il c.d. “badge and go” è – ahimè! – un fenomeno oramai molto diffuso in Penisola ed in questa sede illustrerò la vicenda giudicata dagli Ermellini, nella sentenza n° 52007/2016, prendendo le mosse, come sempre, dal fatto storico.
Tizio, medico in servizio presso il presidio di guardia medica di un piccolo paesino affollato da turisti nel periodo invernale, viene ritenuto responsabile dei reati di cui agli articoli 340 c.p. e 640 c.p. e condannato, pertanto, alla pena di Legge.
La Corte di Cassazione, infine, dichiarava inammissibile il ricorso proposto nell’interesse dell’imputato, adducendo sul punto delle rilevanti argomentazioni di tipo squisitamente giuridico, con specifico riferimento ai reati di cui agli articoli 340 c.p. e 640 c.p..
Orbene, per quanto concerne il delitto di cui all’art. 340 c.p., la norma in esame tutela la regolarità ed il funzionamento degli uffici o dei servizi pubblici ovvero dei servizi di pubblica necessità, sanzionando chiunque ne interrompa il servizio ovvero ne turbi la regolarità.
In particolare, alla luce della Giurisprudenza di Legittimità e della Dottrina oramai pacificamente consolidate sul punto, “interrompere” significa “impedire il funzionamento ovvero cagionare una pausa nella continuità dell’ufficio o del servizio”; per contro, “turbare la regolarità” significa “alterare il complessivo funzionamento dell’ufficio”.
Ebbene, nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la condotta di Tizio integrasse appieno gli elementi costitutivi del delitto di cui all’art. 340 c.p. in quanto la sua assenza dal presidio di guardia medica durante l’orario di lavoro e l’impossibilità a reperire il medico sulla propria utenza mobile hanno costretto gli infermieri ad inviare i pazienti al pronto soccorso, con conseguente interruzione del servizio di assistenza sanitaria.
E non solo!
Invero, l’A.G. ha ritenuto il medico, Tizio, colpevole anche del reato di cui all’art. 640 c.p., in ragione del fatto che il sanitario ha percepito integralmente la propria retribuzione.
Sul punto occorre immediatamente chiarire che i dottori in servizio presso i presidi di guardia medica percepiscono una retribuzione forfettaria, che non tiene conto delle ore in cui i medesimi effettivamente abbiano lavorato.
In altre parole, Tizio doveva prestare assistenza medica dalle ore 8:00 alle ore 20:00, percependo una retribuzione pari ad X euro, indipendentemente dal numero di ore in cui egli avesse concretamente lavorato: ciò vuole dire – molto praticamente – che il medico, in una giornata di lavoro, percepirà sempre X euro, sia se effettua 10 interventi di assistenza sanitaria, sia se ne effettua solamente 1!
Dunque, nel caso di specie, sebbene fossero state provate alcune assenze dal posto di lavoro, Tizio ha percepito comunque l’integrale retribuzione, appropriandosi, pertanto, indebitamente di importi anche per orari in cui egli è risultato poi assente dal posto di lavoro, con conseguente danno economico per lo Stato, tale da integrare gli estremi del delitto di truffa, di cui all’art. 640 c.p..
In conclusione, Tizio, sanitario in servizio presso il presidio di guardia medica di un paesino affollato di turisti, ha interrotto il servizio di assistenza sanitaria ai pazienti, costringendo i medesimi a recarsi presso il locale nosocomio, e si è indebitamente appropriato dell’integrale retribuzione, ai danni dello Stato !
Beh, che dire, non sono a conoscenza degli atti processuali ma solo della pubblica sentenza della Corte di Cassazione, ma posso solamente dire che questo è uno del purtroppo dilagante fenomeno nostrano del c.d. “badge and go”.

Avv. Aldo Antonio Montella

(Foro di Napoli)

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