Non invocabile come giustificazione dell’illecito lo ‘stato di necessità’

La povertà non giustifica il furto. Rubare, anche se per fame, resta un reato. La motivazione è rinvenibile nella possibilità, per chi si trovi in situazioni di particolare indigenza, di rivolgersi a istituti ad hoc, quali ad esempio la Caritas, per le provvedere alle proprie esigenze.
Lo ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione pronunciandosi sul ricorso presentato da una donna straniera che era stata condannata nei precedenti gradi di giudizio per furto aggravato. La ricorrente aveva infatti tentato di portare via senza pagare dei pezzi di formaggio da un supermercato di una nota catena.
La donna aveva giustificato la sua condotta affermando di aver tentato il furto in quanto povera, priva di permesso di soggiorno, senza una dimora e nell’immediata necessità di nutrirsi. Il formaggio le serviva proprio perché, grazie ai soldi ottenuti con la sua rivendita, avrebbe potuto affrontare le esigenze quotidiane.
La Corte di Cassazione, tuttavia, con sentenza n. 6635/2017 ha confermato la decisione dei giudici di merito respingendo il ricorso. Il ricorso allo ‘stato di necessità’ come giustificazione dell’illecito non è stato ritenuto plausibile. Secondo gli Ermellini, infatti, la situazione di indigenza non è di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell’attualità e dell’inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale”.
Il caso in esame, inoltre, non è assimilabile a quello invocato dalla ricorrente in cui la stessa Cassazione (sentenza n. 18248/2016) aveva annullato la condanna di un uomo per un caso simile. In quella circostanza, infatti, il furto aveva avuto ad oggetto due porzioni di formaggio ed una confezione di wurstel per un valore complessivo di 4 euro. Il valore della ‘refurtiva’ della donna, invece, ammontava a 82 euro e pertanto erano applicabili le attenuanti della particolare tenuità del reato.

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