Il lavoratore deve presentare la richiesta di fruizione delle ferie, affinché il datore di lavoro gli possa concedere di beneficiarne durante il periodo di malattia, valutando il fondamentale interesse del richiedente al mantenimento del posto di lavoro

La vicenda

Continue e pressanti richieste di chiarimenti ad una lavoratrice sulle sue assenze per malattia e sulle sue cure mediche, la privazione della parte più rilevante delle sue mansioni al rientro dalla malattia e una richiesta di dimissioni rifiutata dalla medesima.
Per i giudici di merito si trattava di condotte vessatorie integranti il mobbing, come evidenziato dagli ultimi condivisi arresti giurisprudenziali riconducibili alla responsabilità datoriale ai sensi dell’art. 2087 c.c.
Tale orientamento è stato condiviso anche dai giudici della Cassazione pronunciatisi sulla vicenda in esame.
Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo, l’elemento qualificante, che deve essere provato da chi assuma di aver subito la condotta vessatoria, va ricercato non nell’illegittimità dei singoli atti, bensì nell’intento persecutorio che li unifica: sicché la legittimità dei provvedimenti può rilevare indirettamente perché, in difetto di elementi probatori di segno contrario, sintomatica dell’assenza dell’elemento soggettivo che deve sorreggere la condotta, unitariamente considerata (Cass. 10 novembre 2017, né 26684; Cass. 21 maggio 2018, n. 12437);
La responsabilità per mobbing deve essere perciò inquadrata nell’ambito applicativo dell’art. 2087 e.c., în quanto ricollegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del, momento (Cass. 29 gennaio 2013, n. 2038; Cass. 5 novembre 2012, n. 48927; Cass, 8 marzo 2016, n. 4222): siccome in violazione dell’obbligo di sicurezza (posto a carico dello stesso datore dal citato art. 2087 c.c.

Malattia e ferie: incompatibilità assoluta?

Prima della scadenza del periodo di comporto di malattia, la ricorrente aveva fatto richiesta al datore di lavoro di usufruire delle ferie non ancora godute. Ma questi le negava siffatta possibilità, senza tuttavia, fornire, come era suo dovere, alcuna giustificazione al riguardo.
Secondo i consolidati principi di diritto, il lavoratore assente per malattia ha facoltà di domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, non sussistendo una incompatibilità assoluta tra malattia e ferie. E’ comunque concesso al datore di lavoro accedere a tale richiesta, ove ricorrano ragioni organizzative di natura ostativa, purché tali ragioni siano concrete ed effettive.
Il lavoratore deve presentare la richiesta di fruizione delle ferie, affinché il datore di lavoro gli possa concedere di beneficiare durante il periodo di malattia, valutando il fondamentale interesse del richiedente al mantenimento del posto di lavoro; e la richiesta deve contenere l’indicazione del momento a decorrere dal quale egli intende ottenere la conversione del titolo dell’assenza, che deve precedere la scadenza del periodo di comporto, dato che al momento di detta scadenza il datore di lavoro acquisisce il diritto di recedere ai sensi dell’art. 2110 c.c.

La decisione

Deve, pertanto, escludersi l’esistenza di una incompatibilità assoluta tra ferie e malattia, perché non sarebbe costituzionalmente corretto precludere il diritto alle ferie in ragione delle condizioni psico-fisiche inidonee al pieno godimento, posto che si renderebbe altrimenti impossibile l’effettiva fruizione delle stesse; spettando poi, dal datore di lavoro di dimostrare di aver tenuto conto, nell’assumere la relativa decisione, del rilevante e fondamentale interesse del lavoratore ad evitare in tal modo, la possibile perdita del posto di lavoro per scadenza del periodo di comporto.
La decisione impugnata è stata, perciò, ritenuta conforme ai richiamati principi di diritto, laddove aveva accertato l’avvenuta presentazione della tempestiva richiesta di ferie dalla lavoratrice, prima della scadenza del periodo di comporto, respinta dal datore di lavoro senza offrire alcuna prova delle esigenze aziendali a giustificazione del rifiuto, né tanto meno la loro prevalenza rispetto all’interesse della dipendente alla conservazione del posto di lavoro.
Tale decisione di fatto, insindacabile in sede di legittimità, è stata perciò confermata dai giudici Ermellini.

La redazione giuridica

 
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