Per la Corte di Cassazione il reato sussiste anche qualora alle parole non seguano condotte dirette a intimorire

“Il mio scopo nella vita è farti piangere”. In base a questa frase, pronunciata nei confronti della ex partner, un uomo si è visto confermare in Corte di Cassazione la condanna per il reato di ‘minaccia’. Per gli Ermellini, infatti, l’illecito disciplinato dall’articolo 612 del codice penale è da ritenersi integrato anche qualora non la frase in questione non sia seguita da un comportamento diretto a intimorire.
La Suprema Corte, con sentenza n. 12756/2017,  ha ritenuto di dover respingere le argomentazioni del ricorrente circa l’efficacia intimidatoria delle parole pronunciate.  Richiamandosi alla giurisprudenza di legittimità, e in particolare alla sentenza n. 45502/2014, i Giudici del Palazzaccio hanno ribadito, in punto di diritto, che “l’elemento essenziale del reato in esame è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall’autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest’ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante, invece, l’indeterminatezza del male minacciato, purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente”.
In punto di fatto, inoltre, le critiche dell’imputato non considerano che la sentenza di primo grado ha dato ben conto del contesto tutt’altro che sereno nel quale l’uomo e la vittima vivevano la fine del loro rapporto; circostanza confermata dallo stesso ricorrente.
La Cassazione ha infine respinto la richiesta di riconoscimento della tenuità del fatto, chiarendo che tale attenuante può essere dichiarata solamente quando, oltre all’imputato, anche la persona offesa non si oppone. Nel caso di esame la volontà di opposizione da parte della ex compagna è da ritenersi sussistente in quanto la donna si è costituita parte civile formulando, oltretutto, delle richieste risarcitorie.
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