E’ reato disciplinato dall’art. 544 ter del Codice Penale e ricorre nella sentenza che racchiude una storia davvero brutta (Tribunale di Perugia il 18 gennaio 2017)

Premesso che chi scrive ha paura dei cani di grossa taglia, ma tuttavia è un amante degli animali (infatti ho un cane di piccola taglia che considero un figlio!) e premesso, altresì, che la sentenza in commento è stata pronunciata all’esito della definizione del giudizio penale con il rito alternativo del patteggiamento, risulta opportuno, brevemente, ripercorrere il fatto storico, che, si ribadisce, è – a mio avviso – alquanto macabro.
Tizio risulta imputato e condannato per il delitto p. e p. dall’art. 544 ter c.p., per aver bastonato i suoi cani, reiteratamente, per 5 – 10 minuti al giorno, allo scopo – a suo dire – di educarli.
Ebbene, nel caso di specie, Tizio, dopo aver conferito al proprio difensore procura speciale per la celebrazione del processo penale a suo carico nella forma del patteggiamento, veniva condannato ad una pena pecuniaria, il cui pagamento veniva infine sospeso, in ragione appunto del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Dunque, ad avviso di chi scrive, risulta opportuno illustrare al lettore gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 544 ter c.p..
Il delitto in esame risulta introdotto all’interno del nostro ordinamento giuridico dalla Legge n° 189/2004, allo scopo di reprimere le condotte illecite dirette a falsare l’esito delle competizioni sportive e riproduce, in parte, il previgente reato contravvenzionale, disciplinato dall’art. 727 c.p..
In seguito, con la novella n° 201/2010, il Legislatore ha inasprito la pena, aumentandone appunto le correlative soglie detentive e pecuniarie.
Inoltre, per quanto concerne l’elemento oggettivo della fattispecie in esame, la Giurisprudenza di Legittimità ha statuito che l’addebito si configura allorquando risulta provata la sofferenza del malcapitato animale, la quale può essere sia fisica, come appunto avvenuto nella vicenda penale a carico di Tizio, sia psicologica.
Ancora, per quanto riguarda l’elemento soggettivo, il maltrattamento di animali si consuma sia quando l’agente assume una condotta che genera sofferenza nel povero animale, quali ad esempio colpirlo con oggetti, sia quando non provvede alle sue cure.
Ebbene, nella sentenza oggetto di questa mia breve disamina, il Tribunale ha ravvisato che nella vicenda che coinvolge Tizio sussiste sia l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 544 ter c.p., provato mediante le lesioni fisiche cagionate ai cani, sia l’elemento soggettivo, avendo, infatti, l’imputato dichiarato in sede di indagini preliminari di aver agito in tale brutale maniera, sol perché a suo avviso questo rappresentava l’unico modo per insegnare al cane a non abbaiare.
Beh, che dire, ammetto che forse sarò di parte, in ragione dell’amore che nutro verso i cani, ma chi decide di prendere un animale ed in particolar modo un cane lo deve fare con la consapevolezza che il cane diventa membro della famiglia ed in quanto tale deve essere curato ed accudito al pari di un figlio.
Il cane ha solo te!

Avv. Aldo Antonio Montella

(Foro di Napoli)

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui