Il processo era stato instaurato su iniziativa di due genitori, i quali avevano portato in giudizio l’ASL al fine di ottenere l’accertamento del diritto del proprio figlio minore a ricevere a carico del Sistema Sanitario regionale, l’erogazione del trattamento riabilitativo cognitivo-comportamentale mediante la metodologia “ABA” e per l’effetto, condannare la citata struttura a sostenere tutte le spese necessarie per le ore settimanali di terapia effettuata presso enti terzi

I ricorrenti dichiaravano che il loro figlio minore, sin dai due anni aveva manifestato difficoltà nel linguaggio e nel marcato isolamento. E infatti, dopo poco tempo gli veniva diagnosticato un ritardo psicomotorio e per tale motivo gli era stato consigliato di iniziare un trattamento riabilitativo di neuro psicomotricità della durata di almeno 6 mesi.
Tutte le terapie erano state effettuate presso centri privati in quanto l’Asl aveva consegnato loro un elenco di centri che non erogavano il trattamento riabilitativo cognitivo-comportamentale cd ABA (tanto evidenziava la assoluta carenza di strutture e di servizi territoriali nella regione Lazio), con relativi esborsi.
Pertanto, i genitori avevano più volte richiesto all’Asl l’erogazione diretta o il ristoro della spesa, senza che quest’ultima fornisse alcuna indicazione sul trattamento ritenuto più utile al caso.
Avevano, altresì, richiesto una visita per valutare i progressi ottenuti mediante il menzionato metodo ABA, e anche in questo caso non avevano ottenuto risposte. Avevano, infine, sottolineando che qualsiasi cambiamento della terapia avrebbe comportato per il minore un serio trauma, ma che i costi per proseguirla erano ormai divenuti insostenibili.
In altre parole, l’azione dei due genitori era rivolta ad ottenere anche in via indiretta, il necessario sostegno economico per poter continuare ad offrire al proprio figlio, la possibilità di proseguire nella metodica “ABA” atteso che essa risultava prevista nei cd. LEA – Livelli Essenziali di Assistenza, per la specifica patologia, proprio perché rientrante fra le prestazioni e i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale era tenuto a fornire a tutti i cittadini (gratuitamente o dietro il pagamento di un ticket) tramite il ricorso alla fiscalità generale.
Costituitasi in giudizio, l’Asl contestava preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva (essendo a sua detta -affidata la valutazione della gestione delle erogazioni per i programmi psicologici e comportamentali, programmi educativi e altri trattamenti con evidenzia scientifica, al Comune, per i minori fino ai sei anni di età), nonché la totale assenza dei presupposti del azione.

La decisione del Tribunale di Roma

Ma il Tribunale di Roma, ha accolto l’istanza presentata dai due genitori, affermando il diritto del minore alla erogazione della prestazione sanitaria richiesta o in alternativa al rimborso spese sostenute per essa.
«Nella odierna fattispecie – afferma il giudicante -, il fondamentale diritto alla salute si traduce in una pretesa alla erogazione di una prestazione di una terapia la cui validità ed efficacia terapeutica risulta testata dagli organismi medico scientifici a ciò preposti».
«Sussistono, infatti, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, nonché la corrispondenza della terapia alle necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del SSN, quali la dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse. Né l’Azienda convenuta in giudizio, aveva comprovato- come suo onere – la esistenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze.
Ed inoltre, non vi era alcun dubbio che la sospensione della erogazione richiesta avrebbe comportato un pregiudizio alla salute del minore (anche in termini di stabilità del familiare trattamento intrapreso), considerati poi, i rilevanti costi in rapporto alla situazione economica familiare.

La redazione giuridica

 
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