L’ illegittima privazione del possesso di un immobile, nel caso di specie della casa coniugale, si traduce in un pregiudizio avente natura patrimoniale che perdura sino al ripristino dello “status quo ante”

In primo grado la donna era stata condannata a risarcire l’ex marito per l’ illegittima privazione dell’immobile precedentemente destinato quale casa coniugale, nonché al risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza di tale circostanza.

La donna presentava così ricorso dinanzi ai giudici della Corte d’Appello, i quali a loro volta confermavano la sentenza di primo grado, liquidando il risarcimento dei danni in favore dell’ex coniuge nella somma della metà del valore locativo dell’immobile.

Di qui, l’ultimo tentativo di ricorso, portando la vicenda al vaglio di legittimità. Con l’unico motivo di gravame la donna chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata, per violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056, 2727 e 2729 c.c., in materia di risarcimento del danno extracontrattuale, nella parte in cui avrebbe riconosciuto l’esistenza del danno derivante dall’illegittimo spossessamento dall’immobile, precedentemente destinato a casa coniugale, senza che vi fosse stata la prova effettiva del danno subito.

La decisione della Cassazione

Invero, la Corte di Cassazione non ha dubbi nell’affermare che i giudici di merito avessero fatto buon governo dei principi di legge, facendo discendere la prova dell’esistenza del danno dallo spossessamento del suddetto immobile, dalla conseguente indisponibilità e non fruibilità dello stesso (…) dal fatto che l’ex coniuge ne avesse fatto un assiduo utilizzo anche per ragioni di lavoro, nonché dalla prova, tramite testimoni, dell’avvenuta locazione da parte della ricorrente della parte di abitazione del cui possesso aveva spogliato il marito, nonché dall’idoneità dell’immobile all’uso abitativo e dalla sua posizione geografica; così’ quantificando il danno sulla base del suo valore locativo del medesimo.

I giudici di Piazza Cavour hanno altresì chiarito che “la sentenza di condanna generica al risarcimento del danno non esclude la possibilità di verificare, in sede di liquidazione, la reale esistenza del danno risarcibile (Cass. n. 9043 del 2012), in tema di tutela di possesso ove sia accertato, con sentenza passata in giudicato, l’illecito consistente nell’illegittima privazione del possesso, tale limitazione si traduce in un concreto pregiudizio di carattere patrimoniale, perdurante fino al ripristino dello “status quo ante”. Ne consegue che il giudice, a fronte dell’obiettiva difficoltà di determinazione del “quantum”, deve fare ricorso ad una valutazione equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., adottando eventualmente, quale adeguato parametro di quantificazione, quello correlato ad una percentuale del valore reddituale dell’immobile, la cui fruibilità sia stata temporaneamente esclusa”.

 

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