Il fatto che il motociclista al momento dell’impatto non indossasse il casco non ha alcuna particolare incidenza rispetto al nesso causale fra la riscontrata condotta colposa e l’evento, se alla luce dei fatti accertati, è indiscutibile la condotta antidoveroso dell’imputato

La vicenda

Nel 2017 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza di condanna pronunciata dal giudice di primo grado nei confronti di una automobilista che, violando le norme sulla disciplina della circolazione stradale, aveva provocato la morte di un motociclista.
In particolare, era stato accertato che l’imputata era alla guida della sua autovettura, una Fiat Uno, quando giunta all’altezza di una intersezione mentre stava per cominciare una manovra di svolta a sinistra per immettersi in una traversa privata, sopraggiungeva da tergo il motociclo condotto dalla vittima, in fase di sorpasso a sinistra, che andava così ad urtare violentemente prima contro la sua Fiat Uno e poi contro un muretto, riportando lesioni mortali.
Contro la decisione della corte d’appello presentava ricorso per cassazione, la difesa dell’imputata, lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’omesso rilievo dell’assenza di colpa, in punto di prevedibilità ed evitabilità dell’evento.
La sentenza impugnata, come anche quella di primo grado, si era basata unicamente sui risultati raggiunti dal consulente del PM che aveva ipotizzato che la donna, al momento della manovra non avesse fatto uso degli specchietti retrovisori. Ma tali elementi erano sforniti di verifica empirica.
E, inoltre la corte di merito nulla aveva detto in relazione al presunto nesso di causalità tra l’evento morte e la condotta dell’imputata, alla luce della circostanza del non avere la persona offesa, nell’occasione, indossato il casco.

Un ricorso inammissibile e infondato

Per i giudici della Cassazione, chiamati a pronunciarsi sulla vicenda, il ricorso prima ancora che infondato nel merito, doveva essere dichiarato inammissibile.
A ben vedere, la ricorrente aveva introdotto essenzialmente censure di merito, in ogni caso manifestamente infondate, in quanto la sentenza impugnata aveva adeguatamente motivato, anche mediante il richiamo alla sentenza di primo grado – trattandosi di cd. “doppia conforme” – in ordine alla ricostruzione del fatto, alla colpa specifica della prevenuta (che non si era avveduta del sopraggiungere da tergo del motociclo, nonostante il suo dovere di verificarne la presenza) ed al nesso di causa, che nel caso era diretto, visto che la moto aveva urtato contro la vettura.
Nel merito, la Corte territoriale aveva condivisibilmente motivato nel senso che se l’imputata avesse utilizzato gli specchietti retrovisori – trattandosi di un tratto di strada rettilineo e considerate le perfette condizioni del tempo – ella avrebbe potuto certamente, avvedersi della presenza del motociclo, rinunciando o quantomeno ritardando la manovra di svolta a sinistra causativa dell’incidente.
Inoltre, contrariamente a quanto affermato dalla stessa difesa dell’imputata, la circostanza che il motociclista non avesse indossato il casco non rivestiva alcuna particolare incidenza rispetto al nesso causale fra la riscontrata condotta colposa e l’evento, non potendosi certo negare, alla luce dei fatti accertati, l’apporto concausale del comportamento antidoveroso dell’imputata.

La decisione

In proposito, la sentenza di merito aveva fatto buon governo dei principi di diritti pronunciati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di circolazione stradale, il conducente del veicolo che esegua una svolta a sinistra, ha l’obbligo di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, non soltanto prima di compiere la manovra, ma anche durante la sua esecuzione.
Per tutti questi motivi, e stante l’inammissibilità del ricorso, i giudici della Cassazione hanno confermato in via definitiva, la sentenza di condanna a carico dell’imputata.

La redazione giuridica

 
Leggi anche:
IMPELLENTE BISOGNO FISIOLOGICO: AMMESSA LA SOSTA IN CORSIA D’EMERGENZA?

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui