Accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate sulla legittimità dell’avviso di accertamento nei confronti di un contribuente relativo a imposte non versate

La Cassazione, con l’ordinanza n. 28714/2018, si è pronunciata sul contenzioso insorto  tra l’Agenzia delle Entrate e un cittadino in materia di imposte non versate.

L’Ente aveva proposto ricorso avverso la decisione con cui la CTR della Toscana aveva disposto l’annullamento di un avviso di accertamento nei confronti del contribuente. I Giudici del merito avevano dato atto a quest’ultimo, svolgente attività di consulente del lavoro, di avere presentato ‘regolare’ dichiarazione integrativa. Inoltre avevano rilevato, comunque, l’inidoneità delle presunzioni indicate dall’Ufficio a dimostrare le maggiori imposte accertate rispetto a quelle derivanti dagli imponibili integrati .

Il giudice di appello, in particolare, aveva evidenziato che la dichiarazione integrativa doveva considerarsi trasmessa il 31 maggio 2004, data del primo invio. Infatti, benché “scartata” dal sistema informatico, era stata rinviata, con successo, il 5 giugno 2004, data in cui era stato notificato l’atto impositivo. Pertanto, la data di efficacia della stessa doveva farsi retroagire al momento del primo invio. Ne conseguiva la preclusione di ogni accertamento tributario e non debenza delle sanzioni irrogate per imposte non versate.

Nel ricorrere per cassazione l’Agenzia denunciava la violazione e/o falsa applicazione della normativa in materia.

La sentenza impugnata, infatti, aveva annullato integralmente l’avviso di accertamento notificato a seguito di omessa presentazione della dichiarazione. Invece, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto ritenere illegittimo l’atto impositivo solo nel limite della franchigia quantificabile nell’imponibile integrato dal contribuente aumentato del 100%.

La Suprema Corte ha ritenuto di aderire a tale argomentazione considerando il motivo fondato. La normativa – chiariscono dal Palazzaccio – stabilisce che il perfezionamento della dichiarazione integrativa determina una limitazione del potere di accertamento da parte dell’Ente. Tuttavia, è fatto salvo il potere dell’Amministrazione di promuovere, per ciascuna imposta e per ciascun periodo d’imposta, la sua azione accertatrice “quando il maggior reddito imponibile accertabile superi quello derivante dal cumulo tra il reddito originariamente dichiarato ed il maggior imponibile risultante dalla dichiarazione integrativa, aumentato quest’ultimo della franchigia pari al 100 per cento per ciascun periodo d’imposta”.

La Corte territoriale aveva quindi errato nel far discendere dalla presentazione di una tempestiva dichiarazione integrativa la totale preclusione del potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria. Ciò anche in relazione agli importi superiori rispetto alla franchigia pari al 100 per cento del maggior imponibile risultante da tale dichiarazione.

Da qui la decisione di cassare la sentenza impugnata con rinvio alla CTR, in diversa composizione, per una nuova verifica della  legittimità dell’accertamento notificato.

 

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