Collazione o conferimento: i congiunti che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione.

L’obbligo di collazione (conferimento) sorge automaticamente a seguito dell’apertura della successione mortis causa. E’ quanto precisato dalla Cassazione, Sezione Seconda Civile, nella sentenza 25 settembre 2018, n. 22721.

Per comprendere il significato della pronuncia occorre innanzitutto comprendere la definizione di collazione: ai sensi dell’art. 737 c.c. “I figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati. La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile.

La ratio della norma è la seguente: “la donazione ricevuta in vita dai figli, dagli ascendenti di questi o dal coniuge del defunto deve essere intesa come un’anticipazione dell’eredità di cui si debba tener conto nella formazione delle quote ereditarie da dividere tra gli eredi, tuttavia il de cuius (colui della cui eredità si tratta) può dispensare l’erede nei limiti della quota disponibile”.

Infatti Salvo quanto disposto dall’articolo 542 se il genitore lascia un figlio solo, a questi è riservata la metà del patrimonio. Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli.

Il caso

La Suprema Corte ha esaminato un caso avente ad oggetto l’istituto della collazione ereditaria, in virtù del quale, il coniuge ed i discendenti del de cuius devono conferire alla massa ereditaria, i beni ricevuti in donazione dal dante causa, quando questi era in vita.

La collazione ereditaria, spiega la Cassazione, così come è prevista dalla legge, è preordinata alla formazione della massa ereditaria da dividere in modo tale che venga garantita parità di trattamento tra i coeredi e non venga alterato il rapporto tra il valore delle quote.

L’obbligo di collazione sorge automaticamente al momento dell’apertura della successione, a prescindere da un’espressa domanda dei condividenti e si realizza per i mobili, mediante imputazione e, per il denaro, mediante il prelievo di una minor quantità di denaro che si trova nell’eredità da parte del soggetto tenuto al conferimento; nel caso di insufficienza delle somme, mediante il prelevamento da parte degli altri coeredi, di beni mobili o immobili ereditari, in proporzione delle quote rispettive, sempre che il donatario non intenda conferire altro denaro o titoli di Stato.

In particolare, con riferimento ai beni immobili, la collazione ha luogo per imputazione o in natura, a scelta di chi deve conferire, salvo che l’immobile donato non sia stato ipotecato o venduto, in questo caso si procede per imputazione. A tal riguardo, la Suprema Corte ha precisato che il conferimento per imputazione è la forma tipica in cui si attua la collazione, mentre il conferimento in natura, rappresenta una modalità sussidiaria, ammissibile solo per i beni immobili e che può aver luogo esclusivamente in base ad un’opzione riservata al donatario, su cui non possono influire né la scelta del donante né gli altri coeredi, essendo consentita nell’esclusivo interesse di chi è tenuto al conferimento.

A ciò si aggiunga che, in presenza di una donazione fatta in vita ad uno dei coeredi individuati dall’art. 737 c.c., l’apertura della successione non determina l’automatica risoluzione dell’atto di liberalità, in quanto le donazioni mobiliari comportano a carico del donatario solo l’imputazione del loro valore, per il denaro il conferimento avviene attraverso i prelievi mentre, riguardo agli immobili, il donatario conserva il potere di disporre della res donata, potendo venderla anche dopo l’apertura della successione, nel qual caso la collazione ha luogo per imputazione (art. 746 c.p.c., comma 2).

La decisione

Alla luce delle suesposte argomentazioni, la Cassazione ha poi rilevato che, l’apertura della successione determina automaticamente l’obbligo di collazione, la quale, in mancanza di una diversa scelta del donante, si attua per imputazione; solo la scelta del coerede per il conferimento in natura impedisce l’imputazione del valore e fa rientrare l’immobile donato nella comunione ereditaria, non potendo tale effetto, esser ottenuto per ordine del giudice d’ufficio.

In sostanza all’apertura della successione per determinare la massa ereditaria da dividere tra gli eredi, la collazione deve operare automaticamente e quindi tutti i beni che gli eredi hanno ricevuto dal de cuius quando era in vita (Es. donazioni in denaro, donazioni d’immobili o beni mobili registrati, vendite simulate ecc…) rientrano tutte nella massa ereditaria che dovrà essere divisa in parti uguali tra gli eredi.

Avv. Paolo Ciabatti

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