Incapacità del teste: quando può essere validamente eccepita la nullità della deposizione? Rispondono i giudici della Cassazione con la sentenza n. 7095/2019

I giudici della Cassazione hanno ribadito un principio ormai da anni, recepito nella giurisprudenza per cui la nullità della deposizione per incapacità del teste è sanata quando la relativa eccezione non sia stata ritualmente e tempestivamente proposta subito dopo che la prova sia stata assunta e ribadita in sede di precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c..

La vicenda

Nel 2016, la Corte d’appello di Trento, aveva confermato la decisione di primo grado di rigetto di una domanda di risoluzione per inadempimento contrattuale avente ad oggetto un locazione ad uso vacanze, stipulato tra la locatrice e i due conduttori, nonché la loro domanda di condanna al risarcimento dei danni.
La decisione era fondata sul fatto che, nonostante le precarie condizioni igieniche e di manutenzione dell’appartamento concesso in godimento, queste non potevano dirsi tali da integrare la “gravità” dell’inadempimento richiesta per la risoluzione del contratto.
Ed infatti, la locatrice si era immediatamente offerta di procedere alla pulizia dei locali o comunque, di concedergli un altro appartamento della medesima categoria, ma i due ricorrenti avevano rifiutato entrambe le ipotesi.
Ebbene, nel giudizio in esame, i due conduttori avevano sollevato l’eccezione di nullità per incapacità di un teste, intervenuto in giudizio, quale rappresentante della locatrice.
Ma tale eccezione era stata dedotta soltanto con la comparsa conclusionale e quindi riproposta come motivo di gravame con l’atto di appello.
Cosicché la corte territoriale aveva escluso l’eventuale nullità della deposizione, ribadendo il principio generale per cui “l’eventuale nullità derivante dalla incapacità di un teste rimane sanata qualora la relativa eccezione non venga ritualmente e tempestivamente proposta immediatamente dopo che la prova è stata assunta e ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, ex art. 189 c.p.c., risultando pertanto tardivo il rilievo effettuato solo con la comparsa conclusionale”.

Il ricorso per Cassazione

La questione è stata, perciò, ripresentata in Cassazione ma per i giudici Ermellini essa era priva di fondamento, dal momento che la corte d’appello aveva fatto corretta amministrazione dei principi di diritto esistenti in materia.
La Suprema Corte ha più volte ribadito che la nullità della deposizione testimoniale resa da persona incapace deve essere eccepita subito dopo l’espletamento della prova, anche quando l’incapacità sia stata eccepita prima dell’assunzione, atteso che le disposizioni limitative della capacità dei testi a deporre, non costituendo norme di ordine pubblico, sono dettate nell’esclusivo interesse delle parti che possono pertanto del tutto legittimamente rinunciare anche tacitamente alla relativa eccezione, facendo acquiescenza al provvedimento di rigetto dell’eccezione come nel caso in cui la stessa non sia riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.
Ne consegue che, qualora la parte in sede di ricorso per cassazione deduca l’omessa pronuncia del giudice d’appello su detta eccezione, adducendo di averla formulata nella conclusionale di primo grado e poi proposta come motivo d’appello, la Corte di Cassazione può rilevare d’ufficio che l’eventuale nullità derivante dall’incapacità del teste è rimasta sanata per l’irritualità della relativa eccezione di modo che resta irrilevante l’omissione di pronuncia.

La redazione giuridica

 
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