Se la violazione è commessa per errore sul fatto, non c’è responsabilità quando non sussiste l’elemento oggettivo della colpa

Nel tentativo di sorpassare un’automobile che stava effettuando una manovra di svolta vi erano entrati in collisione con il loro motoveicolo ed erano pertanto stati condannati dal Giudice di Pace di Siena, ai sensi dell’art. 148 del Codice della Strada, a un a sanzione amministrativa.
I due soggetti a bordo del motociclo, tuttavia, hanno presentato ricorso presso il Tribunale del capoluogo di provincia toscano, sostenendo che “il luogo del sinistro non avrebbe dovuto essere qualificato come intersezione stradale, bensì come accesso” e che la via in questione avrebbe dovuto considerarsi quale “strada privata”.
Inoltre, anche ammettendo la qualificazione di intersezione, la stessa “non sarebbe stata segnalata e comunque non sarebbe stata visibile a causa della presenza di stalli di sosta, di un albero e dell’uscita di un distributore di carburante”; di conseguenza non si sarebbe potuto considerare sussistente l’elemento soggettivo della colpa del conducente.
Il Tribunale, con sentenza n. 90 del 24 gennaio 2017, ha effettivamente ritenuto fondate le argomentazioni degli appellanti e ha accolto il ricorso. Secondo il giudice il luogo del sinistro doveva essere qualificato quale “intersezione”, in quanto in base al Codice della Strada “costituisce ‘intersezione a raso’ ‘l’area comune a più strade’, intendendosi per ‘strada’ l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali”.
L’area in questione, inoltre, in base al regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada non poteva essere definita quale “accesso”. Rispetto alle argomentazioni degli appellanti, non poteva neppure essere accolta la mancata segnalazione dell’intersezione dal momento che né il Codice della strada né il regolamento di attuazione prevedono alcun obbligo in tal senso per il Comune proprietario della strada, restando alla sua discrezionalità, con riferimento alle strade urbane quale quella in esame, “la necessità o meno della relativa installazione”.
Tuttavia, secondo il Tribunale, il Giudice di Pace non aveva adeguatamente considerato che la non rimproverabilità a carico del Comune dell’assenza di adeguate segnalazioni dell’intersezione non vale, di per sé, a fondare automaticamente la sanzionabilità del conducente. Secondo l’articolo 194 del Codice della Strada, nei casi in cui la normativa preveda che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applica il principio generale in base al quale ‘nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da sua colpa (art. 3 Legge 689/1981). Il fatto che il sorpasso che aveva determinato il sinistro fosse stato compiuto in un luogo in cui non risultava oggettivamente visibile e prevedibile la presenza dell’imminente intersezione, unitamente all’assenza di una particolare conoscenza della strada da parte del conducente, faceva venir meno, secondo il Giudice di secondo grado, l’elemento soggettivo della colpa e pertanto la sanzione doveva considerarsi illegittima.

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