Ancora una causa contro il Comune di Roma. Questa volta a proporre ricorso dinanzi al giudice di Pace capitolino erano stati due automobilisti, entrambi rimasti vittima di incidente stradale mentre imboccavano l’incrocio di una via cittadina

A detta dei due ricorrenti, l’impatto tra le loro due automobili, sarebbe stato causato dal mancato ripristino della segnaletica, prima esistente, a tale incrocio, luogo dell’incidente.
La responsabilità doveva essere perciò, ascritta all’amministrazione comunale ai sensi dell’art. 2051 c.c.
In primo grado la domanda veniva rigettata, con sentenza confermata anche nel successivo giudizio d’appello.
In particolare, secondo il giudice di secondo grado, mancava il nesso causale tra il sinistro e l’assenza di segnaletica stradale e che, le parti attrici avrebbero comunque, in mancanza di diversa segnalazione, dovuto rispettare le regole generali del codice della strada e, in particolar modo, l’obbligo di dare precedenza ai veicoli provenienti da destra e di regolare la velocità in prossimità dell’intersezione.
Peraltro, dalla posizione assunta dai veicoli in esito al sinistro, si potè constatare che entrambe le autovetture mantenevano, al momento della collisione, una velocità di marcia non adeguata alla condizione dei luoghi.
Ma per i ricorrenti, l’assenza di segnaletica indicante l’obbligo di precedenza in quel preciso punto dell’incrocio implicava violazione degli artt. 7, 14, 15. 37 e 38 del codice della strada che per l’appunto, prescrivono l’obbligo di apporre le segnalazioni al fine di prevenire gli incidenti.

La decisione della Cassazione

I giudici della Cassazione, rispondono al ricorso dei due automobilisti citando un noto orientamento giurisprudenziale secondo il quale “l’assenza di una intellegibile segnaletica stradale, laddove la circolazione possa comunque avvenire senza inconvenienti anche in mancanza di essa, essendo sufficienti e idonee a regolarla le norme del codice della strada, non può ritenersi causa degli eventuali incidenti occorsi, e quindi non determina alcuna responsabilità dell’ente custode della strada per tali incidenti” (Cass. n. 2074/2002; n. 10520/2017).
Ebbene la sentenza impugnata, a detta degli Ermellini, era conforme a tale indirizzo.
Nel merito, la responsabilità da cose in custodia, è esclusa solo in relazione al caso fortuito. Esso può essere rappresentato da fatto naturale o de terzo o dello stesso danneggiato e deve essere connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall’accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere (Cass. n. 2481/2018; n. 2477/2018).

La cosa in custodia causa dell’evento

L’evento deve pur sempre essere riferibile causalmente alla cosa in custodia al quale fine non è sufficiente che essa figuri nel complesso dei vari elementi della complessiva sequenza terminata con l’evento stesso, ma è necessario che in tale sequenza essa costituisca momento in concreto dotato di “qualificata capacità eziologica” rispetto all’evento nella sua specificità, secondo l’acquisito principio di causalità adeguata (Cass. n. 13392/2018).
Ebbene, nel caso in esame, non era possibile identificare un tale ruolo all’incrocio stradale (cosa in custodia) che, viste le condizioni fisiche della strada, non aveva ricevuto alcun contributo causale.
Al contrario, la serie causale determinativa dell’evento origina e si esaurisce interamente nel comportamento dei conducenti dei veicoli.

E alla luce di tali considerazioni che gli Ermellini hanno affermato il seguente principio di diritto:

La responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. è configurabile, nel concorso degli altri presupposti, in presenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso. Perché un tale nesso possa affermarsi è necessario che la cosa si inserisca, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che porta all’evento e non rappresenti mera circostanza esterna o neutra o elemento passivo di una serie casuale che si esaurisce all’interno e nel collegamento di altri e diversi fattori.
Nel caso di scontro tra veicoli ad un incrocio non assistito da segnaletica non può a quest’ultimo attribuirsi un siffatto ruolo causale, per il sol fatto che l’incidente si sia in esso verificato; in tal caso, infatti, la cosa in custodia costituisce mero teatro o luogo dell’incidente, mentre la serie causale determinativa dell’evento origina dal comportamento dei soggetti coinvolti nello scontro e in esso interamente si esaurisce.
Resta in tale ipotesi configurabile una eventuale responsabilità dell’ente per colpa, secondo la generale clausola aquiliana, ove il danneggiato alleghi e dimostri la sussistenza di una situazione di pericolo determinata dal contrasto tra le condizioni di transitabilità reali e quelle apparenti non percepibili dall’utente della strada con l’uso della normale diligenza e non rimediabile con l’uso della normale diligenza e non rimediabile con l’osservanza delle regole del codice della strada”.
Per tali motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile, dunque niente risarcimento a carico del comune.

La redazione giuridica

 
Leggi anche:
BRECCIOLINO INSIDIOSO: MA DAL COMUNE DI ROMA NESSUN RISARCIMENTO

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui