Una sentenza della Cassazione ha fornito precisazioni in merito alla indennità di accompagnamento e ai casi in cui decorre il diritto alla prestazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2600/2017, ha fornito maggiori specifiche sulla indennità di accompagnamento e in merito alla decorrenza del diritto alla prestazione.
L’indennità di accompagnamento è quella prestazione economica in favore di soggetti mutilati o invalidi totali per i quali viene accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
Tale indennità di accompagnamento prescinde dalle condizioni di reddito e dall’età.
Nel caso di specie esaminato dai giudici, la sentenza portata al cospetto della Corte ha riconosciuto il diritto dell’interessata solo dal 2014, anno in cui risultava provato con documenti che l’impossibilità di deambulare rendesse necessario l’aiuto permanente di un accompagnatore.
Il soggetto in questione, però, ha fatto ricorso in Cassazione lamentando la violazione o la falsa applicazione dell’art. 1 L. n. 18/1980 e art. 1 L. n. 508/1980, in quanto non è stato riconosciuto il diritto sin dal 2012, periodo nel quale, successivamente alla visita presso un fisiatra, era emerso che l’interessata versasse già in una condizione di disabilità, che a sua volta la rendeva dipendente da un’altra persona per gran parte della giornata.
A suo avviso, inoltre, la circostanza secondo la quale l’aiuto non le venga prestato per l’intera giornata è irrilevante.
La sentenza è stata quindi cassata con rinvio al fine di appurare l’effettivo momento di insorgenza della condizione di disabilità che giustifica la indennità di accompagnamento.
È bene precisare, a questo proposito, che l’indennità di accompagnamento è una prestazione particolare, dove l’intervento assistenziale non è indirizzato al sostentamento dei soggetti minorati nella loro capacità di lavoro, ma è rivolto principalmente a sostenere il nucleo familiare per incoraggiare a farsi carico della persona in difficoltà. Tale scelta consente di evitare il ricovero in istituti di cura e risparmiare importanti risorse e spesa sociale.
Inoltre, quando si parla di “incapacità” si fa riferimento anche a situazioni nelle quali, nell’arco della giornata, si ha bisogno dell’aiuto di terzi pur alternandosi momenti di assistenza passiva e attiva.
La sentenza di merito, pertanto, risulta sbagliata laddove – nell’escludere l’esistenza delle condizioni per il riconoscimento dell’indennità – assegna un rilievo dirimente alla sola circostanza che nel referto del fisiatra del 2012 era stato attestato che la sintomatologia determinasse difficoltà tali da richiedere l’assistenza di terzi per una buona parte della giornata.
Sarà quindi necessario verificare il momento di insorgenza della condizione che possa giustificare appieno l’indennità di accompagnamento.
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Sono invalida civile al 100% dal 2006 per aver contratto la poliomielite che mi ha colpito agli arti inferiori all’età di 4 anni dopo aver fatto il vaccino.
Attualmente porto un tutore alla gamba sx che posso piegare quando mi siedo e ginocchiera armata alla gamba dx che in seguito alla rottura per caduta accidentale della tibia e perone, e vari problemi al ginocchio, perdo sempre più forza, al momento deambulo con girello, ho dovuto far montare un montascale con sedia per le scale,
una signora mi fà le pulizie di casa e mio marito fà la spesa, prepara il cibo e altre cose che non posso fare.
Ho richiesto l’accompagnatoria ma mi è stata negata. Soffro inoltre di distimia con tendenza alla somatizzazione
gastrointestinale, e tendinosi e rotturaparziale del sovraspinato dx e borsite spalla bilaterale. Secondo voi mi spetta l’accompagnatoria?
P.S.
ho 62 anni e prendo solo la pensione di vecchiaia anticipata causa l’invalidità.
Si rechi al patronato per fare ricors 445 bis