Sulla sentenza favorevole per due camici bianchi di Perugia, «Responsabile Civile» ha chiesto un commento all’avvocato Gianluca Mari che l’ha definita un esempio di giurisprudenza illuminata. Ecco perché

Dopo cinque anni di assunzione, se hanno superato positivamente la valutazione tecnica, a tutti i medici dirigenti va riconosciuta l’indennità di esclusività, dal momento che si verifica un cambiamento delle funzioni svolte. A deciderlo, la Corte di Appello di Perugia che ha così dato ragione a due medici rigettando il ricorso che era stato promosso dalla Ausl Umbria 2 contro un’analoga decisione di primo grado del tribunale di Perugia.

La decisione è stata comunicata dal sindacato Cimo Medici di cui fanno parte i dirigenti assistiti dall’avvocato Romina Pitoni. È dal 2012 che il sindacato ritiene “illegittimo e discriminatorio” il blocco dell’aumento dell’indennità per i dirigenti con più di cinque anni di servizio (che coinvolge in tutto oltre 300 medici). “Questa importante sentenza sancisce il diritto di tutti i dirigenti medici ad ottenere gli arretrati dell’indennità di esclusività nel periodo 2010-2015” ha spiegato la Cimo, che ha ricordato di aver “tentato più volte, senza esito, di trovare in Regione una soluzione tesa ad evitare un contenzioso giudiziale, con aggravio di spese processuali e quindi costi per le casse regionali”.

Ecco come ha commentato la sentenza l’avvocato Gianluca Mari:

«La sentenza in discorso rappresenta un esempio di giurisprudenza illuminata e se vogliamo creativa. Dinnanzi al blocco degli aumenti stipendiali inserito con la legge di stabilità del 2010, i giudici umbri hanno aggirato il problema facendo ottimo uso della legge.

Infatti, il passaggio fondamentale non è da rinvenirsi nel riconoscimento della indennità ma in altro. La indennità in discorso, non era stata negata, ma, anzi, sempre riconosciuta come diritto, senonchè, il blocco degli aumenti rendeva a parere delle Regioni non liquidabile questa voce considerata dalle stesse un “aumento stipendiale”. Secondo i Giudici, invece, allo scadere del quinquennio di attività esclusivamente prestata in favore del S.S.N., il medico non matura un semplice aumento ma, come vuole la legge sul S.S.N. e i relativi CCNL, matura nuove competenze che ne accrescono la specializzazione e i compiti.

Dinnanzi a quello che è una nuova posizione contrattuale, una nuova acquisizione di posizione lavorativa, non può parlarsi di aumento del vecchio stipendio ma di nuovo stipendio dovuto, anche nelle sue voci accessorie, in virtù della nuova posizione rivestita dal medico. Ottima interpretazione, peraltro difficilmente attaccabile anche in sede di Cassazione, poiché altro non si è fatto che dare corpo, vigore, applicazione alle leggi che le Regioni interpretavano in maniera errata e difforme».

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