In che modo deve calcolarsi l’ indennità di licenziamento? Il Tribunale di Bari ha fatto chiarezza nel merito.

Come va calcolata la indennità di licenziamento? A tal proposito, il Tribunale di Bari ha fatto il punto. Il tutto, in attesa che venga pubblicata la sentenza della Consulta sul Jobs Act.

Come noto, infatti, in seguito dell’emanazione del decreto legislativo numero 23/2015 attuativo del Jobs Act, ai lavoratori assunti a partire dal 7 marzo 2015 si applica il contratto a tutele crescenti.

Significa dunque che sussiste una tutela dai licenziamenti illegittimi diversa e attenuata rispetto a quella prevista dall’articolo 18 dello statuto dei lavoratori.

Punto cardine della nuova disciplina è l’articolo 3, comma 1, del decreto 23.

Questo, infatti, è stato sottoposto a questione di legittimità costituzionale e di recente modificato dal decreto legge numero 87/2018.

Originariamente, la norma in questione disponeva quanto segue.

“Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità”.

Su tale norma è intervenuto il decreto 87 (convertito in legge 96/2018). Nel farlo, ha elevato la misura dell’indennità stabilendo che la stessa deve essere compresa fra sei e trentasei mensilità, senza tuttavia alcuna retroattività ai licenziamenti comminati prima della sua entrata in vigore.

L’articolo 3 comma 1, però, è stato anche oggetto di una sentenza della Corte costituzionale del 26 settembre 2018 che ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale.

In particolare, nella parte in cui determina l’ indennità di licenziamento spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato in maniera rigida.

Secondo la Consulta, la scelta di commisurare l’indennità all’anzianità di servizio del lavoratore è contraria ai principi di ragionevolezza e uguaglianza e al diritto e alla tutela del lavoro di cui agli articoli 4 e 35 della Costituzione.

Come detto, però, le motivazioni di tale pronuncia non sono ancora state depositate, rendendo limitati gli effetti della stessa.

Ciò inq uanto le norme che sono dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

Negli ultimi giorni di vigenza dell’articolo 3 comma 1, tuttavia, il Tribunale di Bari ha deciso comunque di iniziare già a interpretare tale norma in maniera più flessibile. E questo, in una vicenda alla quale, peraltro, non erano applicabili le modifiche migliorative per il lavoratore introdotte dal decreto legge 87/2018.

Infatti, il Tribunale di Bari mediante l’ordinanza del 11 ottobre 2018, ha stabilito quanto segue.

Ovvero “di interpretare in maniera costituzionalmente orientata l’art. 3 co. 1 … determinando l’indennità spettante al lavoratore ingiustamente licenziato, compresa fra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità, sulla base dei criteri già enunciati dall’art. 18 co. 5 St.lav., a sua volta richiamato dall’art. 18 co. 7, vale a dire “in relazione all’anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell’attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti”.

Ne consegue, dunque, che accertata nel caso di specie l’illegittimità del licenziamento per violazione dell’art. 4 co. 3 e co. 9 della legge n. 223/1991, il giudice ha condannato il datore di lavoro a corrispondere al dipendente, un’ indennità di licenziamento determinata nella misura di dodici mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal licenziamento fino al soddisfo.

 

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