Indennità di maternità, non risarcibile il danno esistenziale per ritardo nel versamento

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Possibile la liquidazione da parte dell’Inps solo in caso di intollerabile lesione della dignità umana 

Il ritardo del versamento dell’indennità di maternità le aveva provocato delle difficoltà economiche e così una neo mamma ha deciso di agire in giudizio nei confronti dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale per richiedere il risarcimento del danno esistenziale provocato da tale inadempienza.
Il Tribunale di primo grado aveva accolto la domanda, ma la sentenza era stata riformata dalla Corte d’appello cosicchè la donna aveva deciso di ricorrere per Cassazione evidenziando di aver subito “un danno esistenziale risarcibile per la lesione dei diritti inviolabili della persona”, previsti dalla Costituzione.
La Suprema Corte, tuttavia, con la sentenza n. 2217 del 4 febbraio 2016 ha ritenuto di respingere il ricorso non accogliendo le argomentazioni proposte. I giudici di Piazza Cavour, infatti, hanno precisato, richiamando la giurisprudenza della stessa Corte (Sezioni Unite, sentenza n. 26972/2008), che nel nostro ordinamento non si ritiene sussistente l’autonoma categoria di “danno esistenziale” come “pregiudizio alle attività non remunerative della persona”.
Il danno derivante dalla lesione di interessi costituzionalmente garantiti, infatti, è già risarcibile ai sensi dell’articolo n. 2059 del codice civile in quanto ‘danno non patrimoniale’. Quest’ultima fattispecie, secondo gli Ermellini, rappresenta una categoria unitaria che comprende anche il ‘danno esistenziale’. Pertanto “la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria”.
Inoltre, i giudici del Palazzaccio hanno chiarito che, ai fini della riconoscibilità del ‘danno esistenziale’ è necessaria la sussistenza di una grave violazione di un diritto inviolabile della persona, oltre che il danno “non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita o alla felicità”.
Il giudice di secondo grado, quindi, aveva correttamente escluso la risarcibilità del ‘danno esistenziale’ lamentato, sia perché fondato sul semplice pregiudizio alla qualità della vita, sia perché il mero ritardo nell’adempimento di una prestazione previdenziale non può essere considerato causa di un danno grave o intollerabile.
Le difficoltà economiche rappresentate dalla mamma e derivanti dal ritardo nel percepire la prestazione previdenziale, in altri termini, se da un lato possono astrattamente determinare ricadute negative sulla qualità della vita, d’altro canto non comportano una intollerabile lesione della dignità umana, salvo nell’ipotesi in cui abbiano impedito il soddisfacimento di interessi primari.
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