Si configura come demansionamento l’utilizzo di infermieri come OSS

È prassi illegittima utilizzare gli infermieri come OSS, eppure è una pratica molto diffusa (e tollerata) in diversi ospedali italiani. A stabilirlo è il Tribunale di Brindisi, per il quale si tratta di una evidente ipotesi di demansionamento, espressamente vietato per il lavoro pubblico, dall’articolo 52 del decreto legislativo numero 165/2001.
Con la sentenza numero 1306/2017, il Tribunale di Brindisi ha infatti condannato una ASL a risarcire il danno provocato a un’infermiera dipendente proprio a causa del demansionamento della stessa, la quale veniva obbligata quotidianamente a svolgere mansioni estranee alla propria qualifica professionale e invece tipiche del personale OSS.
Secondo il Tribunale, infatti, le due figure professionali – quella dell’infermiere e dell’Operatore Socio-Sanitario – sono ben distinte e vanno collocate esattamente all’interno dell’ordinamento giuridico. I giudici hanno perciò chiarito che, pur in assenza di una vera e propria gerarchia, non si possono impiegare gli infermieri come OSS in quanto l’infermiere professionale svolge delle mansioni maggiormente qualificate e, pertanto, superiori, a quelle dell’Operatore Socio Sanitario.
Esistono comunque dei limiti di ammissibilità rispetto al demansionamento, come lo stesso Tribunale ha riconosciuto. È infatti possibile modificare in peius le mansioni dell’infermiere qualora l’impiego sia di breve durata, rivesta carattere esclusivamente occasionale e consenta, in ogni caso, l’espletamento in modo prevalente e assorbente delle mansioni relative alla propria qualifica professionale.
Tuttavia, dalle risultanze istruttorie del caso di specie analizzato dal Tribunale di Brindisi, la situazione era ben diversa. Si è infatti desunto che, nel periodo per cui si procedeva, non solo il personale OSS era piuttosto carente all’interno dell’ospedale, ma che nel reparto in cui prestava servizio la ricorrente, questo era addirittura nullo. Inoltre, lo stesso direttore dell’Unità Operativa interessata aveva dato comunicazione – attraverso una nota agli atti – che gli infermieri, vista l’assenza di Operatori Socio Sanitari, si sarebbero trovati a dover assolvere tutte le necessità igienico-domestico-alberghiere dei pazienti ricoverati. È emerso infine dalle prove testimoniale che tale disposizione era sistematica. Ne consegue quindi che, nel caso di specie, non sussistevano le condizioni per poter considerare in alcun modo legittima un’eccezione al divieto di demansionamento.
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