Il titolare dell’impresa in caso di infortunio sul lavoro è colpevole qualora non individui le situazioni di rischio sul luogo di lavoro e non ne informi tempestivamente il dipendente

In seguito a un infortunio sul lavoro di un dipendente, la titolare di un’impresa edile era stata condannata al pagamento di una somma ingente a favore dell’Inail. La sentenza era stata confermata anche in secondo grado. Il lavoratore era caduto da un’impalcatura nel corso dei lavori di ristrutturazione di un immobile mentre era intento a verificare la stabilità di un ponteggio.

Per i Giudici di merito la responsabilità dell’incidente era ascrivibile al datore di lavoro. Questi, oltre a fornire gli casco e cintura di sicurezza, avrebbe dovuto assicurarsi che venissero effettivamente utilizzati. La condotta del dipendente, inoltre, non poteva considerarsi caratterizzata da gli elementi dell’abnormità e dell’imprevedibilità.

La titolare dell’impresa ha quindi deciso di ricorrere alla Suprema Corte di Giustizia per ottenere l’annullamento della sentenza.

Nell’impugnazione si osservava che il giorno dell’incidente il lavoratore si era recato sul luogo di lavoro per un sopralluogo senza alcuna direttiva del datore.

Di conseguenza, a suo dire, il comportamento del lavoratore “era da porsi come causa esclusiva dell’evento” e doveva considerarsi “abnorme”. Il dipendente, infatti, non avrebbe dovuto passare sulla parte superiore del ponteggio.

La ricorrente, inoltre, evidenziava la mancanza di prove che il comportamento del lavoratore fosse ricollegabile a una colpa del datore di lavoro. Al contrario vi sarebbe stata la prova dell’imprevedibilità del comportamento tenuto dal lavoratore, “idonea ad esonerare da qualsivoglia responsabilità il datore di lavoro”.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 30437/2017, ha ritenuto tuttavia di confermare quanto statuito dalla Corte d’appello, rigettando il ricorso in quanto infondato. Il datore, come correttamente rilevato dal Giudice di merito, aveva “violato gli obblighi di manutenzione e controllo degli impianti e dei dispositivi di sicurezza”.

Inoltre, che, nel caso esaminato, l’infortunio era avvenuto sul luogo di lavoro e nell’esercizio di un’attività lavorativa. Lo dimostrava la stessa circostanza che lo stesso datore avesse sostenuto di aver fornito al dipendente i necessari mezzi di sicurezza.

Oltre a fornire tali mezzi, la titolare dell’impresa avrebbe dovuto individuare ogni situazione di rischio presente sul luogo di lavoro e informarne tempestivamente e dettagliatamente il lavoratore. Avrebbe dovuto, inoltre, sottoporlo alla opportuna vigilanza rispetto al corretto impiego dei mezzi di prevenzione, essendo tra l’altro al suo primo giorno di lavoro.

Gli Ermellini hanno infine precisato che la condotta del dipendente non costituiva un comportamento connotato da abnormità e/o imprevedibilità in quanto non esorbitava dall’attività lavorativa.

 

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