Ai fini del giudizio di responsabilità in ordine al reato di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, il giudice è tenuto a verificare previamente la legalità sostanziale e formale del provvedimento che si assume violato

Nella sentenza oggetto di questa mia breve disamina affronteremo il reato contravvenzionale previsto e punito dall’articolo 650 c.p., rubricato “Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”.

Dunque, nel caso di specie, Tizio, legale rappresentante pro tempore di una compagine sociale, veniva dapprima imputato per il reato contravvenzionale di cui all’art. 677 c.p., poi, all’esito della riqualificazione giuridica del fatto, per il reato contravvenzionale di cui all’art. 650 c.p..

In particolare, secondo l’ottica accusatoria, l’imputato non avrebbe ottemperato all’ordinanza con la quale veniva intimata l’immediata sospensione dei lavori eseguiti senza autorizzazione sulla strada vicinale ed il ripristino delle condizioni di sicurezza, a causa appunto del pericolo per la pubblica incolumità.

Orbene, all’esito della celebrazione del processo dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, veniva emessa sentenza di condanna nei confronti di Tizio, il quale, pertanto, avanzava ricorso per cassazione e gli Ermellini, in pubblica udienza, annullavano senza rinvio la sentenza gravata, prosciogliendo l’imputato “perché il fatto non sussiste”.

Dunque, nei motivi di ricorso veniva eccepita l’illegittimità dell’ordinanza, atteso che i provvedimenti “contingibili e urgenti in presenza di gravi pericoli per l’incolumità dei cittadini” possono essere emessi solamente dal sindaco e non certo dai dirigenti dei vari settori comunali.

Orbene, la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata ed ha prosciolto l’imputato con la formula “perché il fatto non sussiste”, richiamando ed applicando, nel caso di specie, il seguente, acclarato, principio di Diritto : “ai fini del giudizio di responsabilità in ordine al reato di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità di cui all’art. 650 c.p., il giudice è tenuto a verificare previamente la legalità sostanziale e formale del provvedimento che si assume violato, sotto i tre profili tradizionali della violazione di legge, dell’eccesso di potere e della incompetenza; ne consegue che, ove venga rilevato il difetto del presupposto della legittimità, sotto uno di tali profili, l’inosservanza del provvedimento non integra il reato in questione per la cui sussistenza è richiesto esplicitamente che il provvedimento sia legalmente dato”.

Pertanto, alla luce del sopra richiamato, consolidato, principio di Diritto, poiché l’ordinanza alla quale Tizio non ha ottemperato risultava emessa non dal sindaco, bensì da un dirigente a tanto non deputato, tale ordinanza risulta affetta da illegittimità per incompetenza funzionale, con la conseguenza che l’imputato deve prosciolto dall’imputazione a lui ascrittagli, con la formula “perché il fatto non sussiste”.

Avv. Aldo Antonio Montella

(Foro di Napoli)

 

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