Insulti contro l’amministratore delegato della società per la quale era impiegata; la condotta le costa il licenziamento

Gli insulti rivolti “gratuitamente” e senza motivo dal dipendente all’amministratore della società costituiscono giusta causa di licenziamento.

La donna aveva tentato di ottenere l’annullamento del provvedimento di recesso, ma sia in primo che a seguito del ricorso in appello, il licenziamento era stato ritenuto legittimo.

Il provvedimento espulsivo era stato adottato all’esito di un procedimento disciplinare attivato da una contestazione nella quale le si addebitava di aver utilizzato, davanti al cassiere della stessa società per cui lavorava, epiteti ingiuriosi nei confronti dell’amministratore delegato, definendo più di una volta “barbone “, dopo che quest’ultimo le aveva chiesto la restituzione di 50 euro rimborsata due volte per errore a titolo di spese di carburante.

Secondo i giudici di merito, l’oggettività dei fatti contestati, non poteva essere messa in dubbio.

Gli elementi del caso concreto rendevano la condotta ascritta alla lavoratrice particolarmente grave, stante l’oggettiva portata diffamatoria delle espressioni adottate, che la facevano rientrare nella previsione dell’articolo 225 del contratto collettivo, ovvero l’avere tenuto una condotta non conforme ai civici doveri.

Per giunta, le modalità con cui gli insulti erano stati proferiti, di fronte ad altri dipendenti, in relazione ad una richiesta del tutto ragionevole e legittima, rendevano la sanzione adeguata, anche sulla scorta di una recidiva costituita da quattro diversi provvedimenti disciplinari tutti adottati nel biennio a suo carico.

L’impugnazione della sentenza e il ricorso per Cassazione

Anche i giudici della Cassazione, investiti della vicenda, hanno confermato la sentenza impugnata.

La giusta causa di licenziamento, così come il giustificato motivo, costituisce una nozione che la legge – allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtà disciplinare, articolata e mutevole nel tempo – configura con disposizioni di limitato contenuto, delineanti un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama.

Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura di norma giuridica e la loro disapplicazione è quindi deducibile in sede di legittimità come violazione di legge ( Cass. n. 8367 del 2014, Cass. n. 5095 del 2011).
Ma nella specie, il ragionamento seguito dalla Corte d’appello non faceva una piega. La gravità dell’addebito e la sua idoneità a costituire giusta causa di licenziamento era stata desunta da tutta una serie di circostanze, quali in particolare la gravità dell’insulto rivolto al superiore gerarchico, la sostanziale assenza di giustificazioni in capo alla lavoratrice, la pronuncia “a freddo” delle parole di fronte ad un collega estraneo all’”affare” ed infine la ricomprensione della fattispecie nella condotta prevista come giusta causa dall’art. 225 del CCNL di riferimento, oltre alla recidiva reiterata formalmente contestata.

Il diritto di critica del lavoratore e i suoi limiti

Tale valutazione è in perfetta linea – ad avviso del Collegio –  con i consolidati standard valutativi, e con il principio tutt’ora esistente nella giurisprudenza secondo cui l’esercizio da parte del lavoratore del diritto di critica delle decisioni aziendali, sebbene sia garantito dagli art. 21 e 39 Costituzione, incontra i limiti della correttezza formale che sono imposti dall’esigenza, anch’essa costituzionalmente garantita (art. 2 Cost.), di tutela della persona umana, sicché, ove tali limiti siano superati, con l’attribuzione all’impresa datoriale od ai suoi rappresentanti di qualità apertamente disonorevoli, di riferimenti volgari e infamanti e di deformazioni tali da suscitare il disprezzo e il dileggio, il comportamento del lavoratore può costituire giusta causa di licenziamento, pur in mancanza degli elementi soggettivi ed oggettivi costitutivi della fattispecie penale della diffamazione (Cass. n. 7091 del 24/05/2001). La stessa contrattazione collettiva applicabile inoltre ha ricompreso la condotta non conforme ai civici doveri tra le ipotesi di giusta causa di licenziamento.

E allora … ricorso respinto e licenziamento confermato.

La redazione giuridica

 

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