La richiesta può essere presentata dai disabili inoccupati che siano iscritti o abbiano fatto richiesta di iscrizione nelle liste speciali di collocamento obbligatorio a loro riservate

Per poter aver diritto alla pensione di invalidità è sufficiente provare di essersi attivati per la ricerca di una occupazione consona alla propria condizione e di essere in stato di disoccupazione. Con la sentenza n. 9292 del 9 maggio 2016, la Corte di Cassazione ha fatto chiarezza sui requisiti necessari per l’ottenimento della pensione di invalidità. La Suprema Corte, nello specifico, si è espressa sul ricorso presentato dall’Inps nei confronti della pronuncia con cui la Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, aveva condannato l’Istituto al pagamento dell’assegno mensile di assistenza nei confronti di un soggetto invalido.
Il giudice di secondo grado, infatti, aveva ravvisato la sussistenza del requisito sanitario della riduzione della capacità lavorativa generica e specifica pari al 74%, evidenziando che in ragione del tempo della presentazione della domanda e dell’età dell’assistito, ultrasessantenne non era necessario richiedere che il soggetto fosse iscritto nelle liste del collocamento obbligatorio.
L’Inps, nell’impugnare tale decisione, sottolineava che la Corte di merito avesse sbagliato nel non ritenere necessario, ai fini del riconoscimento dell’assegno, “l’accertamento del requisito socio-economico dell’incollocazione al lavoro”, così come previsto dall’articolo 13 della legge n. 118/1971. Anche qualora si ritenga sufficiente la mera richiesta di iscrizione nelle liste speciali di collocamento obbligatorio, e non anche l’iscrizione, rimarcava l’Inps, è comunque necessario che il ricorrente provi tale requisito anche attraverso le presunzioni.
Tale argomentazione è stata effettivamente condivisa dalla Suprema Corte, che ha pertanto accolto il ricorso dell’Istituto. Secondo gli Ermellini, in particolare, il richiamato articolo 13 della legge n. 118/1971, così come modificato dalla legge n. 247/2000, stabilisce che il requisito è assolto in presenza di disabili “che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste”. La legge quindi non richiede l’incollocazione al lavoro ma semplicemente lo stato di inoccupazione. Di conseguenza, nel caso in esame, ai fini della sussistenza del requisito dell’incollocazione al lavoro, doveva ritenersi sufficiente anche solamente la prova della richiesta di iscrizione negli elenchi.
I giudici del Palazzaccio, hanno quindi stabilito che il disabile che richiede l’assegno di invalidità civile, deve provare non solo di non aver lavorato, ma anche di essersi attivato per essere avviato al lavoro nelle forme riservate ai disabili.

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