Dal risarcimento del danno alla salute si deve detrarre quanto percepito dalla vittima a titolo di trattamento previdenziale o indennitario

Non si tratta dell’applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, ma dell’assenza di un danno da risarcire “… quando le conseguenze sfavorevoli dell’illecito siano state rimosse in tutto o in parte” dall’intervento dell’ente di previdenza o dall’assicuratore sociale.

La vicenda

La corte d’appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato in diminuzione, l’ammontare di risarcimento del danno liquidato al danneggiato di un sinistro stradale, a seguito del quale aveva riportato lesioni comportanti l’invalidità permanente (la perdita di un braccio).

Nella specie, la corte territoriale aveva scomputato da tale ammontare le somme erogate ed erogande dall’INPS.

Contro tale sentenza, il danneggiato presentava ricorso per Cassazione lamentando, tra gli altri motivi, l’omesso riconoscimento del danno da mancato guadagno per perdita della capacità lavorativa, nonché l’errore nell’aver disposto la detrazione di quanto corrisposto e corrispondendo dall’Inps per “invalidità parziale”.

Sulla vicenda si sono pronunciati i giudici della Terza Sezione Civile della Cassazione che, con la sentenza in commento (sentenza n. 16580/2019), hanno rigettato il ricorso perché inammissibile e infondato.

Rispetto al primo motivo, la corte d’appello aveva già rilevato che il ricorrente non avesse fornito alcuna prova in ordine al lamentato danno da perdita della capacità lavorativa specifica, essendosi “limitato ad affermare di non poter più svolgere attività lavorativa”.

Ed invero, la sentenza impugnata aveva escluso esservi “una necessaria correlazione tra il tipo di lesioni subite (perdita di un arto) e l’impossibilità di svolgere l’attività lavorativa di vendita di autovetture”.

Riguardo al secondo profilo di censura, la Terza Sezione ha ribadito quanto già affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte e cioè che “dall’ammontare del risarcimento dovuto dal responsabile del sinistro va detratto quanto al danneggiato, allo stesso titolo, corrisposto da parte dell’ente gestore di assicurazione sociale (…) che soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita, al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo al quale sia addebitabile il sinistro, salvo il diritto del danneggiato di agire nei confronti del danneggiante per ottenere l’eventuale differenza tra il danno subito e quello indennizzato” (Cass., Sez. Un., 22/5/2018, n. 12566).

Ne deriva che le somme che il danneggiato si è visto liquidare dall’ente gestore di assicurazione sociale, a titolo di rendita per l’invalidità civile, vanno detratte dall’ammontare dovuto allo stesso titolo, dal responsabile civile; poiché, in caso contrario, il danneggiato verrebbe a conseguire un importo maggiore di quello di cui ha diritto (Cass., Sez. Un., 22/5/2018, n. 12566 ).

“Le prestazioni previdenziali o indennitarie dell’assicuratore sociale assumono infatti, carattere di mera anticipazione rispetto all’assolvimento dell’obbligo a carico del responsabile, ma non è consentito al danneggiato reclamare un risarcimento superiore al danno effettivamente sofferto. Al più, egli potrà agire nei confronti del terzo responsabile del danno per ottenere la differenza tra il danno subito e quello indennizzato, allo stesso titolo, dall’assicuratore sociale” ( v. Cass., Sez. Un., 22/5/2018, n. 12566 ).

La surrogazione

È stato finanche chiarito che l’assicuratore il quale abbia pagato l’indennità può surrogarsi nei diritti dell’assicurato verso il terzo danneggiante ai sensi dell’art. 1916 c.c. (che trova applicazione anche in favore degli enti esercenti le assicurazioni sociali in caso di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali).

La surrogazione comporta, infatti, -per effetto del pagamento dell’indennità- una sostituzione personale ope legis di detto assicuratore, all’assicurato-danneggiato nei diritti di quest’ultimo, verso il terzo responsabile del danno.

Mentre, l’art. 142 codice delle assicurazioni, stabilisce che ove il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l’ente gestore ha diritto di ottenere direttamente dall’impresa di assiturazioneil rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato, ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione.

Le due norme (art. 1916 c.c. e art. 142 Cod. ass.), dunque, regolano rapporti intersoggettivi diversi, rispettivamente nei confronti del terzo responsabile e del suo assicuratore, e tuttavia sono contrassegnate da un elemento comune, la successione nel credito risarcitorio dell’assicurato danneggiato, che attribuisce all’ente gestore dell’assicurazione sociale. che abbia indennizzato la vittima, la pretesa nei confronti dei distinti soggetti obbligati, al fine di ottenere il rimborso tanto dei ratei già versati quanto del valore capitalizzato delle prestazioni future ( v. Cass., Sez. Un., 22/5/2018, n. 12566).

La surrogazione impedisce invero, che il danneggiato possa cumulare, per lo stesso danno, la somma già riscossa a titolo di rendita assicurativa con l’intero importo del risarcimento del danno dovutogli dal terzo, e di conseguire così due volte la riparazione del medesimo pregiudizio subito (Cass., Sez. Un., 22/5/2018, n. 12566; Cass., Sez. Un., 22/5/2018, n. 12567 ).

La decisione

In definitiva, ne deriva che le somme, come nella specie, attribuite al danneggiato dall’assicuratore sociale a titolo di indennità per l’invalidità civile permanente parziale, vanno detratte dall’ammontare del danno in favore di quest’ultimo posto a carico del danneggiato e del suo assicuratore per la r.c.a.

Ove abbia provveduto all’erogazione della prestazione indennitaria a causa del fatto illecito di un terzo estraneo al rapporto assicurativo, l’assicuratore sociale può in via di surrogazione, esercitabile anche nei confronti dell’assicuratore della r.c.a. del danneggiante, pretendere il rimborso del relativo ammontare.

Di tali principi, aveva fatto corretta applicazione la corte di merito laddove, attestata la corresponsione della pensione mensile per i suindicati titoli da parte dell’Inps, aveva ritento meritevole di accoglimento l’eccezione avanzata dalla compagnia assicurativa, in merito alla necessità di scomputare dal quantum risarcitorio quanto già percepito dal danneggiato a titolo di indennizzo.

La redazione giuridica

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