Una riflessione sull’importanza che sta assumendo la figura del CTU psicologo nei casi di separazioni e affido. Quali sono le valenze statiche e trasformative del suo ruolo.

In tempi recenti sempre più frequente è divenuto il ricorso da parte della Magistratura e, nella fattispecie del Giudice, alla figura del CTU psicologo al fine di avere pareri tecnici nei casi di separazione e divorzio, in materia di affidamento dei figli coinvolti.

In Italia risultano in aumento il numero di consulenze tecniche nell’ambito delle separazioni conflittuali e, in pieno accordo con il compito delicato e competente cui sono chiamati a svolgere gli esperti, si evidenzia la necessità di una formazione altamente specifica che vede coinvolte tanto la Psicologia quanto il Diritto.

L’introduzione della Legge n. 54/2006 ha sancito una modifica della situazione legislativa che ha permesso all’Italia di superare la vecchia regola dell’affido esclusivo convertendosi alla regola dell’affido condiviso.

La ratio – assolutamente utopistica – di questa normativa starebbe nel tutelare e garantire una migliore continuità nella cura e nell’educazione dei figli che non deve per nulla interrompersi durante la separazione coniugale dei genitori.

I figli vengono affidati ad entrambi i genitori, i quali in maniera congiunta dovrebbero esercitare la responsabilità sugli stessi, adottando di comune accordo le decisioni con equa ripartizione dei compiti in relazione ai differenti ruoli, competenze e disponibilità.

Purtroppo la legge ha fallito. Ha fallito l’intento di scoraggiare l’inizio di diatribe giudiziarie lunghe e tortuose tra i genitori del tutto a scapito dei figli per ottenere il loro affido esclusivo.

In tali situazioni, sovente, il Giudice ravvisa la necessità di chiedere espresso parere ad un consulente tecnico di ufficio di suo fiducia il quale, non deve soltanto valutare le capacità potenziali di ciascun genitore ma anche accertare le reali capacità di assolvere i compiti genitoriali nei confronti di quello specifico figlio al di là dei conflitti che hanno determinato la separazione coniugale.

Tra i vari “funzionamenti genitoriali” da valutare, primo tra tutti è quello che è stato definito “criterio di accesso” all’altro genitore, individuando in esso elementi di cooperazione e disponibilità o, al contrario, l’opposizione che ciascun genitore può generare rispetto al diritto dell’altro genitore a prendere attivamente parte alla crescita e educazione dei figli.

Obbiettivo della consulenza dunque, è quello di valutare tutte le configurazioni sia individuali che relazionali della famiglia, al fine di comprendere al meglio quale sia l’humus psichico ed ambientale in cui vive il/i minore/i.

Per poter pervenire a ciò, è necessario concepire la consulenza tecnica non come una “fotografia” bensì nella sua valenza “trasformativa” in cui ogni membro della famiglia oggetto di valutazione, possa da un lato, storicizzarsi e contestualizzare la propria vita, la propria storia personale non avendo negato il diritto di “narrarsi”, dall’altro, modificare le variabili che mortificano le probabilità di una genitorialità serena e condivisa.

Risulta quindi fondamentale mettere in evidenza i “profili funzionali genitoriali” di cui il/i minore/i possa/no al meglio utilizzare.

Deve manifestarsi concretamente la condizione per cui i legami continuino a essere “eterni” (Cigoli); per questo motivo la consulenza tecnica deve rendersi “fruibile” per tutti i membri del familiare cosicché, essa possa costituire non un punto di arrivo, bensì un punto di partenza.

A tal proposito, l’intervento messo a punto dal consulente deve prevedere tanto elementi di mediazione, in grado di mitigare le condizioni conflittuali, tanto elementi di “cura” attraverso la progressiva consapevolizzazione delle dinamiche individuali e relazionali interne alla coppia genitoriale.

Spesso, tra i meccanismi che ostacolano tale processamento, vi sono ad esempio le aspettative nutrite dalle singole parti nei confronti del Consulente che appaiono alquanto confuse o ambivalenti: accade infatti che quest’ultimo o, venga investito di ruoli e poteri che in realtà appartengono al Giudice o, viceversa, al Consulente viene riconosciuto un ruolo assolutamente marginale.

Infine, vale la pena sottolineare come, il provvedimento del Giudice emesso successivamente alla lettura dell’elaborato peritale redatta a seguito delle indagini condotte dal Consulente, può dirsi veramente efficace quando esso si radica nel consenso razionale ed emotivo delle parti in causa ossia, nell’accettazione di ciò che il Tribunale dispone.

In virtù di ciò, la consulenza tecnica può divenire terreno privilegiato affinché si crei un clima di accettazione e consenso nei confronti delle disposizioni del Tribunale.

Infine, vale la pena soffermarsi sulla valenza della relazione tra il CTU e il minore ovvero, “figlio della separazione”: il più delle volte le situazioni relazionali nella quale vengono a trovarsi i figli della coppia in separazione sono confusive, ambigue, detentrici di disorientamento o, francamente traumatiche. Conseguentemente, il CTU psicologo diviene l’unico professionista che può “pre-occuparsi” di spiegare al minore cosa sta accadendo, con chiarezza ed onestà senza fare promesse quanto gratuite, quanto onnipotenti.

La ratio di base nello stabilire un rapporto autentico con il minore è quello di attenuare le difficoltà emotive intrise anche di quei sensi di colpa che non gli appartengono, beneficiando degli apporti si sostegno della consulenza in termini di serenità e opportuna chiarezza.

Concludendo, la consulenza tecnica rappresenta quindi un’opportunità per la famiglia tutta per approdare a migliore comprensione individuale, relazionale e familiare.

 

Dott.ssa Maria Cristina Passanante

Psicologa

Specialista in Psicologia Giuridica e delle Assicurazioni – Perfezionata in Psicodiagnostica Forense

 

 

 

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5 Commenti

  1. HO MIO FIGLIO SEPARATO DALLA SUA COMPAGNA (NO CONIUGATO) DAL 2016. DOPO UN ANNO DI TRATTATIVE FRA LE DUE PARTI PER VEDERE LA FIGLIA (OGGI DI 5 ANNI) HA DOVUTO RIVOLGERSI AL TRIBUNALE IL QUALE HA AFFIANCATO LA COPPIA AL CTU: MIO FIGLIO VUOLE RIVEDERE E FARE IL PAPA’ A SUA FIGLIA, MA DOPO UN PRIMO INCONTRO CON I CONSULENTI CTU/EX COMPAGNA/ E LUI/ QUESTI CONSULENTI VOGLIONO 8 INCONTRI FRA LA COPPIA PRIMA DI PARLARE DELLA FIGLIA. A QUESTO PUNTO MIO FIGLIO STA DECIDENDO DI LASCIARE IL PERCORSO RICHIESTO PERCHE’ NON VEDE IL MOTIVO DI COSI’ TANTI INCONTRI FRA LUI E LA SUA EX. MIO FIGL9IO SAREBBE DISPONIBILE PER UN PAIO DI INCONTRI FRA LORO DUE E POI GLI INCONTRI DOVREBBERO BASARSI SU COME AVVICINARE E RAFFORZARE IL RAPPORTO FRA PADRE E FIGLIA. LE CHIEDO: VI SEMBRA GIUSTO CHE PER CAUSA DI COSI’ TANTI INCONTRI RICHIESTI DAL CTU LA FIGLIA PERDA IL SUO PAPA’? A QUESTO LA SUA EX COMPAGNA VUOLE ARRIVARE (AVERE IL MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MA NO L’AVVICINAMENTO DEL PAPA’ PERCHE’ VORREBBE CHE IL SUO NUOVO COMPAGNO PRENDESSE IL RUOLO DI PADRE.TI SEMBRA GIUSTO? SI PUO’ AVERE MENO INCONTRI FRA I DUE EX E PIU’ INCONTRI PER PARLARE DELLA FIGLIA? AVREI BISOGNO DI UNA VOSTRA RISPOSTA URGENTE PERCHE’ MIO FIGLIO HA IL PROSSIMO INCONTRO IL 24/9 E IO NON SO COME FARE A CONVINCERLO DI ANDARE. GRAZIE

    • Cara Signora, suo figlio avrà certamente un avvocato che saprà consigliarlo. Purtroppo oltre che fare una istanza al giudice non può fare altro. Se suo figlio si arrende vuol dire che avrà fatto la sua scelta.
      Non saprei che dirle di più
      Carmelo Galipò

  2. mio figlio in fase di separazione alla prima udienza ci anno assegnato un c.t.u di parte per l’affido del minore volevo sapere se il c.t.u bisogna pagarlo e in cosa cosniste il loro ruolo grazie

  3. Salve. Sono divorziata da 4 anni. Affido condiviso da tribunale. I bimbi hanno 4 anni e mezzo 8 anni e mezzo. Alti e bassi con il babbo. È lui che mi ha lasciata per un’ altra donna…la bimba aveva 6 mesi…il bimbo 4 anni. Compagna convivente da subito e molto invadente e cattiva. Sempre a mettermi in cattiva luce davanti ai bambini. Dal 25 dicembre il babbo non mi porta i bambini nei miei giorni dicendo che sono loro che non vogliono stare con me. Lo può fare? Non è reato? Non è sottrazione di minori? Con la compagna sta manipolando, plagiando, i bambini esalta la compagna mettendomi in cattiva luce…mi fa passare da pazza ! Inoltre è venuto fuori dicendo che i bambini ora sono sotto la sua responsabilità che si è attivata la CTU con le forze dell’ordine. Ed è normale una cosa così? Ho letto qualcosa… non mi pare regolare che lui segnala e immediatamente si tiene sempre i bambini….c’è un procedimento…le persone coinvolte devono essere ascoltate ecc .. più che altro se è urgente a me da subito doveva essere notificata questa decisione. C’è anche l’aiuto della compagna. Questo fin da subito mi è sembrato sequestro di minore. I carabinieri li ho chiamati 2 volte..per constatare che i bambini nei miei giorni erano con il padre però hanno sempre detto che non potevano obbligare i bambini a venire da me

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