Il tema della rappresentanza legale dei figli minori negli atti civili e dell’amministrazione dei loro beni è disciplinato, principalmente, dall’art. 320 del codice civile. La rappresentanza permette al genitore di compiere atti civili che coinvolgono il minore esprimendo la propria volontà e senza che ci sia una contemplatio domini del minore rappresentato[1]. Nell’amministrazione dei beni del figlio, il codice distingue tra atti di ordinaria amministrazione, che possono compiersi liberamente e anche disgiuntamente da ciascun genitore, e quelli che eccedono tale livello i quali, invece, devono essere autorizzati dal giudice tutelare dopo che sia stata accertata la loro utilità. La classificazione degli atti dipende dalla loro funzione e dalla reale incidenza sul patrimonio del minore. Sono, dunque, atti di ordinaria amministrazione quelli finalizzati alla conservazione, garanzia di fruttificazione e miglioramento del patrimonio del minore, compiuti allo scopo di ottenere, cioè, un vantaggio o per evitare un danno economico senza che ciò implichi l’assunzione di uno specifico rischio; sono considerati atti di straordinaria amministrazione quelli che, seppure destinati all’incremento del patrimonio del figlio, comportino un rischio concreto[2]. La Cassazione ha voluto precisare che “per atti di ordinaria amministrazione devono intendersi quelli che presentino tutte e tre le seguenti caratteristiche: 1. Siano oggettivamente utili alla conservazione del valore e dei caratteri oggettivi essenziali del patrimonio del minore; 2. Abbiano un valore economico non particolarmente elevato in senso assoluto e soprattutto in relazione al valore totale del patrimonio medesimo; 3. Comportino un margine di rischio modesto in relazione alle caratteristiche del patrimonio predetto. Sono atti di straordinaria amministrazione quelli che, invece, non presentino tutte e tre queste caratteristiche”[3]. Pur dovendo contestualizzare questi elementi di tipicità, sarà richiesta, quindi, la valutazione del giudice per gli atti di alienazione dei beni immobili, attraverso vendita, cessione o permuta, o di beni mobili quando l’operazione abbia un valore rilevante; sono ricompresi gli atti di costituzione di diritti reali sul bene e la stipulazione di un contratto preliminare rispetto ad un atto che ecceda l’ordinaria amministrazione, la locazione ultra – novennale[4], la alienazione di un bene che costituisca o faccia parte di un fondo patrimoniale vincolato, nella destinazione, fino al raggiungimento della maggiore età del figlio[5], l’accettazione di eredità, donazioni e legati[6], seppure l’art. 471 c.c. già preveda la possibilità per il minore di accettare l’eredità solo con beneficio di inventario, altre operazioni, anche se finalizzate all’accrescimento del patrimonio, come riscossione di somme per la vendita di beni o a titolo di risarcimento del danno. In quest’ultimo caso il legislatore ritiene necessario verificare se le somme riscosse siano congrue rispetto all’operazione ma è necessario anche un controllo sul successivo utilizzo di tali somme e sue finalità[7].

Dal punto di vista astratto, la Cassazione aveva precisato già nel 1997[8] che la controversia relativa al risarcimento del danno subito dal minore, assume profili di straordinaria amministrazione quando la natura e l’entità del danno che ne è oggetto sono destinati ad incidere profondamente sulla vita presente e futura del danneggiato. Più concretamente, si specificava che l’atto straordinario è rappresentato dall’eventuale transazione, insita nella controversia per il risarcimento del danno, la quale prevede reciproche concessioni e rinunce delle parti, quindi nel caso di postumi permanenti del minore occorre una giusta valutazione di convenienza del ristoro economico proposto. Nella sentenza n.8720 del 2010 la Suprema Corte sottolinea la necessità di una attenta analisi della situazione concreta anche in relazione all’attività transattiva[9].

La verifica dell’esistenza dell’autorizzazione del giudice al genitore che debba ricevere un pagamento nell’interesse del figlio minore giova anche allo stesso debitore, l’art. 1188 c.c., infatti, specifica che il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo non libera il debitore.

Il codice prevede l’incapacità testamentaria del minore (art. 591 n.1 c.c.) ma riconosce la capacità a succedere per tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione (art. 462 c.c.) seppure esclusivamente col beneficio di inventario, altrimenti rimanendo nello status di “chiamato all’eredità”. Nell’ordinanza del 27 luglio 2012, la Cassazione ha chiarito che la competenza ad autorizzare la vendita di immobili ereditari del minore, soggetto alla responsabilità dei genitori, appartiene al giudice tutelare del luogo di residenza del minore a norma dell’art. 320 comma 3 c.c. unicamente per quei beni che, provenendo da una successione ereditaria, possono considerarsi acquisiti definitivamente al patrimonio del minore. L’autorizzazione spetta, invece, sentito il giudice tutelare, al Tribunale del luogo di apertura della successione, in virtù dell’art. 747 comma 1 c.p.c., tutte le volte in cui il procedimento dell’acquisto iure ereditario non sia ancora esaurito; ciò perché in tal caso l’indagine del giudice non è limitata alla tutela del minore, alla quale soltanto è circoscritta dall’art.320 c.c., ma si estende a quella degli altri soggetti interessati alla liquidazione dell’eredità.

Ispirandosi al principio della parità tra i coniugi, la decisione di compiere un atto di amministrazione deve essere sempre assunta di comune accordo[10]. Dottrina e giurisprudenza ritengono che l’accordo sia necessario al momento della scelta del compimento dell’atto mentre la concreta attuazione, almeno quando si tratti di ordinaria amministrazione, può essere realizzata autonomamente da ciascun genitore. La richiesta di autorizzazione per il compimento di atti di straordinaria gestione deve essere presentata al giudice tutelare dal genitore esercente la responsabilità ma buona parte della dottrina ritiene che debba essere sottoscritta anche dall’altro genitore secondo quanto previsto dall’art. 337 ter c.c. che impone l’adozione congiunta di decisioni di maggiore interesse per i figli. Il genitore che sia in disaccordo con la decisione dell’altro ha, quindi il potere – dovere di rivolgersi, ex art. 316 c.c., al giudice per risolvere il contrasto e se l’atto rientra nell’amministrazione straordinaria è previsto un duplice controllo: del giudice tutelare sull’utilità dell’operazione e del Tribunale specializzato sul contrasto.

Il genitore naturale, privo dell’esercizio della responsabilità, ha il potere di “vigilare sull’istruzione, educazione e condizioni di vita del figlio minore” seppure senza l’attribuzione di un potere automatico di inficiare la validità dell’atto compiuto dall’altro genitore che, però, è riconosciuto dalla dottrina.

Può accadere che tra rappresentante e rappresentato ci sia un conflitto di interessi e cioè che l’interesse del primo sia obiettivamente incompatibile con quello dell’altro, anche soltanto potenzialmente[11].

Altro aspetto problematico è il caso in cui il genitore che ha la responsabilità esclusiva (o entrambi) non voglia o non possa compiere atti di interesse del figlio, in questa evenienza l’art. 321 c.c. dispone che il figlio stesso, il P.M., un parente possano chiedere al giudice la nomina di un curatore speciale, anche solo limitatamente alle situazioni nelle quali il minore potrebbe trovarsi in posizione di conflitto o ricevere pregiudizio dalla semplice inerzia[12].

Dott. Angelo Argese
patrocinatore legale


Note al testo

[1] Accogliendo il ricorso, la Cassazione, con sentenza n. 3393 del 5 marzo 2012, dichiarava la madre non legittimata alla riscossione dei buoni fruttiferi della figlia anche se sul titolo era presente il nome della rappresentante e nonostante la diversa disciplina prevista dall’art. 159 del regolamento di Poste italiane, che non può derogare le norme del codice civile.

[2] La Cassazione, con sentenza n. 7546 del 2003 ha precisato che sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione quelli che, seppure non elencati espressamente come tali nell’articolo, “intaccano il patrimonio del minore riducendone le dimensioni o alterandone la struttura e la consistenza”. Rientrano, invece, nell’amministrazione ordinaria quelli finalizzati alla conservazione o incremento del patrimonio ed in quanto tale capacità sia espressa da elementi oggettivi, cioè indipendentemente dalla volontà soggettiva dell’agente, oltre che per l’esiguità del valore e del rischio economico dell’operazione.

[3] Cassazione, 15 maggio 2003, n. 7546.

[4] In questo caso si guarderà alla durata complessiva come risultante da eventuali clausole che prevedono un rinnovo automatico del contratto.

[5] La Suprema Corte, con sentenza n. 15859 del 20 settembre 2012, ha precisato che l’autorizzazione in tal senso, quando venga meno il vincolo di coniugio dei genitori, spetta al Tribunale per i Minorenni, nell’esclusivo interesse del minore.

[6] Secondo la Cassazione, sentenza 1107 del 1998 e 3715 del 1993, la competenza è del T.O. quando il procedimento di successione non si è ancora concluso e quindi i beni non sono ancora entrati nel patrimonio del minore; secondo la dottrina, invece, la competenza dovrebbe sempre essere attribuita al giudice tutelare. Si veda, sul punto, Di Mauro, Competenza ed autorizzazione per la vendita di beni immobili ereditari del minore in potestà, in Giustizia civile, 1992, I, p.182.

[7]Si veda Cass. Sent. n. 3795 del 2003. Secondo parte della giurisprudenza, l’azione per il risarcimento del danno non richiede autorizzazione preventiva; sul punto, si veda Tr. Cassino, 8 febbraio 2002 e Tr. di Trani, 14 febbraio 2001.

[8] Sentenza del 22 maggio 1997, n. 4562.

[9] Nello specifico i giudici d’appello non avevano tenuto conto del divario tra l’accertamento dell’incidenza dei postumi di natura invalidante sul minore, vittima di incidente automobilistico, nell’ordine del 4 – 5%, secondo il consulente di parte e del 45 – 55% per il consulente tecnico d’ufficio. Il padre aveva accettato, nel giudizio d’appello, la somma di 5 milioni di lire in luogo di 62 milioni stabiliti in primo grado.

[10] Si intende nei casi di esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con genitori conviventi, capaci e senza impedimenti ovvero quando sia disposto l’affidamento congiunto, nei casi di cessazione della convivenza.

[11] La Cassazione con sentenza n. 13507 del 2002 ha specificato che deve ritenersi esistente un conflitto di interessi anche quando l’incompatibilità sia solo potenziale e non effettiva e questo comporta la necessità di una verifica in astratto ed ex ante.

[12] In questo senso si esprime il Tr. di Monza, sez. IV, il 18 marzo 2002.

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2 Commenti

  1. Buongiorno,
    vorrei sapere se è possibile andando di persona alle poste del mio paese, sapere se i miei figli minorenni hanno dei buoni o altri investimenti a loro nome, fatti dal nonno o mamma intestati o cointstati visto che sono separato e tenuto all’oscuro di tutto dalla famiglia di mia moglie, nel caso vorrei solo accertare che sia lecita la provenienza del denaro.
    Sia chiaro solo info dove compaiono i miei figli.
    Specifico che i miei figli vivono con la mamma e i nonni,

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