Secondo la Cassazione l’aver incaricato un avvocato della propria difesa e l’aver effettuato l’elezione di domicilio presso lo stesso sono comportamenti sintomatici della sicura conoscenza dell’esistenza di un procedimento

Chi nomina un difensore di fiducia in un procedimento penale deve attivarsi autonomamente e personalmente per essere aggiornato circa lo sviluppo del procedimento stesso. Lo ha confermato un recente pronuncia (sentenza n. 14862/2017) della Suprema Corte di Cassazione, ribadendo un principio ampiamente condiviso in giurisprudenza.
Il comportamento dell’indagato o dell’imputato che non mantengono rapporti periodici con il proprio difensore di fiducia, rappresenta infatti, un’ipotesi di colpa evidente idonea ad assumere rilevanza nella mancata conoscenza della celebrazione del processo, circostanza che preclude l’ammissibilità della rescissione del giudicato prevista dall’articolo 625-ter del codice di procedura penale.
Secondo la Cassazione, infatti, l’aver incaricato un avvocato della propria difesa e l’aver effettuato l’elezione di domicilio presso lo stesso sono comportamenti sintomatici della sicura conoscenza dell’esistenza di un procedimento.
Peraltro gli Ermellini hanno sottolineato come il nuovo testo dell’articolo 420-bis del codice di rito penale, sull’assenza dell’imputato, preveda che tali eventi preprocessuali debbano ritenersi “sintomo certo della conoscenza del procedimento da parte dell’indagato”, tanto da consentire che chi sia stato regolarmente citato e non si sia presentato senza addurre alcun legittimo impedimento sia processato in assenza.
La conoscenza del procedimento, secondo i Giudici di Piazza Cavour, porta con sé anche una presunzione semplice di conoscenza del successivo processo; tale presunzione può essere superata solamente se l’imputato riesce ad allegare il contrario. Nel caso esaminato dalla Cassazione con la sentenza richiamata, tuttavia, dal momento che la mancata conoscenza del processo era stata fondata solo sul presupposto della perdita dei rapporti col difensore di fiducia, la rescissione non trovava alcuna legittimazione.

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