L’aumento delle esigenze dei figli è notoriamente legato alla loro crescita anche in termini di bisogni alimentari, e allo sviluppo della loro personalità in svariati ambiti, ne consegue la legittima revisione del contributo al mantenimento stabilito in sede di separazione (Tribunale di Salerno, Sentenza n. 2330 del 10 luglio 2019)

In sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio la ex-moglie collocataria dei due figli minorenni chiede l’aumento del contributo al mantenimento per i figli argomentando che con la loro crescita sono aumentate anche le esigenze economiche.

Il Tribunale nel decidere sulla domanda di modifica in melius dell’assegno di mantenimento richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità ed evidenzia che i giustificati motivi la cui sopravvenienza possa consentire di revisionare le determinazione adottate in sede di separazione dei coniugi è ravvisabile nei “fatti nuovi sopravvenuti” e modificativi della situazione in essere al momento della separazione e conseguentemente sono esclusi fatti preesistenti alla separazione anche se non presi in considerazione in quella sede.

Ciò chiarito i Giudici richiamano e fanno propria la decisione resa dal Tribunale di Milano del 19 marzo 2014 che in punto di aumento delle esigenze della prole con l’aumento dell’età stabiliva che “l’aumento delle esigenze dei figli è notoriamente legato alla loro crescita, anche in termini di bisogni alimentari, ed allo sviluppo della loro personalità in svariati ambiti, ivi compreso quello della formazione culturale e della vita sociale senza che sia necessario, per la dimostrazione di tale, notorio, assunto, dispiegare alcun arsenale probatorio”.

Conseguentemente il Tribunale assegna al genitore collocatario gli assegni familiari e incrementa il contributo al mantenimento per i figli rideterminandolo in € 200,00 ciascuno.

La redazione giuridica

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