Un argomento (il danno biologico) di esclusiva competenza del medico legale colto, aggiornato e razionale come il legislatore e i giudici desiderano

Non può non condividersi la riflessione su tale argomento del collega Enrico Pedoja (segretario della Società Medico Legale Triveneta) che fa un chiaro excursus saltellando tra la disfunzionalità, conseguenza di un postumo permanente, e la sofferenza intrinseca, mettendo in luce le sue speciali competenze che andrebbero condivise da tutta la medicina legale ma non da quella (Medicina Legale) infarcita dalla politica e dalle finalità aziendali delle Istituzioni.
Il DDL concorrenza è in verità una minaccia per il cittadino danneggiato nella parte in cui tratta della responsabilità civile auto e delle tabelle di risarcimento. Una minaccia viene anche dalla Corte Costituzionale che ha a-tecnicamente confuso il danno biologico delle tabelle medico legali con le reali finalità delle stesse, per cui non si può non sostenere la voglia dei medici legali indipendenti di rivedere le tabelle delle microinvalidità e della inadeguata valenza binaria (in termini risarcitori) della invalidità temporanea in ambito di micro e macro invalidità.
Consiglio un’attenta lettura delle riflessioni del collega Pedoja che di seguito si riportano.

Dr. Carmelo Galipò

 
L’esclusiva competenza delle medicina legale nei parametri di valutazione della componente biologica del danno non patrimoniale
1. Compito del medico legale ed elementi costitutivi della valutazione tecnica
2. Parametri di valutazione del danno biologico
3. Conseguenze di danno suscettibili di accertamento medico legale
4 – Prospettive attuative del DDL concorrenza
 
1 – Il compito dello specialista medico legale, deputato alla stima del danno alla persona, è quello di fornire all’operatore dei parametri che possano consentire un adeguato ed integrale risarcimento delle componenti “biologiche” del danno alla persona, le quali, per loro natura sono costituite dalle seguenti variabili.

a – Entità dell’evento traumatico lesivo

b – Evoluzione della lesione

c – Condizioni obiettivabili di stabilizzazione menomativa della lesione

2 – Le modalità tecniche di stima di dette componenti possono talora risultare particolarmente complesse ove sussistano ulteriori variabili connesse a condizioni “biologiche” preesistenti intrinseche al soggetto che ha subito quel determinato evento lesivo, tale da interferire nella effettiva determinazione del danno, sia temporaneo, sia permanete.
3 – A seguito delle sopravvenute esigenze giuridiche (e prossimamente anche normative) attinenti alla necessità di definire la valutazione dei parametri risarcitori del “danno non patrimoniale” (comprensivo sia della componente biologica, sia della relativa componente di sofferenza soggettiva), ne è derivata la necessità, da parte dello specialista medico legale, di integrare i parametri di stima della quota di danno “disfunzionale” con differenti parametri presuntivi idonei a valutare anche la correlata sofferenza intrinseca della lesione e menomazione, per consentire la stima integrale della componente “base” del danno biologico non patrimoniale, lesivo del diritto alla salute del danneggiato, come tale risarcibile.
Va ricordato che tutte le componenti di danno relative ai cosiddetti “aspetti dinamico relazionali” peculiari del danneggiato (e quindi non riferibili al comune “non fare personale” e “sentire intrinseco” connesso alla specifica lesione e menomazione), non rientrano nell’ambito valutativo medico legale trattandosi di condizioni di “danno – conseguenza” attinenti a differenti ed autonomi riscontri probatori, non valutabili in via presuntiva dal medico legale.
La necessaria integrazione dei distinti parametri medico legali sopra citati comporta quindi una revisione dello stesso concetto di danno non patrimoniale suscettibile di accertamento medico legale, che può definirsi sostanzialmente nei seguenti termini.

  • Conseguenze di danno suscettibili di accertamento medico legale costituiti sia dalla componente “disfunzionale”, sia dalla componente di “sofferenza intrinseca”, di per sé correlabile alla lesione – malattia sia alla menomazione;
  • Conseguenze di danno suscettibili di accertamento medico legale nelle quali il parametro di “disfunzionalità” comporta riscontri di parametri “tabellati” sostanzialmente sovrapponibili a condizioni di autonoma “sofferenza soggettiva”: è il caso delle “reali” microinvalidità caratterizzate esclusivamente – secondo riferimento di bareme – da esclusiva menomazione anatomica ovvero da autonoma minima disfunzionalità dolorosa residuale che non interferisce concretamente sul sentire e sul fare quotidiano del danneggiato (esiti di traumi distorsivi minori del rachide cervicale, minime lesioni strumentali di superfici articolari, minime deformità callo riparative, perdita di elementi dentari adeguatamente ribilitati, ecc.);
  • Conseguenze di danno suscettibili di accertamento medico legale rappresentate da un’esclusiva componente di “sofferenza intrinseca” (ad esempio la sofferenza connessa ad esclusivo evento lesivo rapidamente mortale o comunque tale da non consentire di definire il quadro clinico evolutivo della lesione).

4 – La revisione dei parametri tecnici necessita quindi di un ulteriore momento di riflessione comune tre medico legale e Giurista sull’effettiva interpretazione delle variabili costitutive del risarcimento del danno non patrimoniale (evento lesivo – lesione – malattia – menomazione) al fine di pervenire ad una determinazione integrale, motivata del danno , in equilibrio per entrambe le Parti e come tale idonea a favorire la definizione extragiudiziaria delle controversie, soprattutto in ambito di Rca auto e di responsabilità sanitaria, specie nei casi di definizione monetaria entro i limiti di invalidità permanente del 9%.
Solo la scelta di nuovi parametri di stima tecnica medicolegale integranti quelli della sola invalidità permanente potrebbero consentire, allargando la componente “ presuntiva “ del danno suscettibile di accertamento medicolegale, una adeguata attuazione delle prossime modifiche legislative , in sintonia con i prevalenti orientamenti giurisprudenziali liquidativi (vedi presupposti liquidativi dlelle Tabelle di Milano) e con i recenti dettami della Consulta in tema di lesioni di lieve entità (ove la componente di sofferenza intrinseca è stata ricompresa all’interno del danno biologico di base)

Dott. Enrico Pedoja

(Segretario SMLT)

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