In tema di natura giuridica della responsabilità per danni causati dal lastrico in proprietà esclusiva le Sezioni Unite con la Sentenza n. 9449/2016 hanno posto fine ai perduranti contrasti giurisprudenziali in tema di lastrico solare e responsabilità nonostante una pronuncia del 1997.
I contrasti riguardano la natura della responsabilità e la ripartizione delle spese in caso di danni causati dal lastrico solare. Per una più organica esposizione i riferimenti normativi sono fondamentali: Art. 1123 c.c., ripartizione delle spese per conservazione e godimento delle parti comuni dell’edificio; art. 1126 c.c., norma speciale per la ripartizione delle spese in caso di manutenzione e riparazione del lastrico solare; art. 2051 c.c. per le cose in custodia; artt. 1130 1°co n. 4 e 1135 1°co n. 4 c.c. relativi al compimento degli atti conservativi delle cose comuni spettanti all’amministratore e al potere deliberativo dell’assemblea sulle opere di manutenzione straordinaria e sulle innovazioni.
La funzione di copertura del lastrico solare pone dubbi e difficoltà interpretative, riguardanti la natura giuridica della responsabilità ed il riparto delle spese anche perché è l’unica parte comune dell’edificio che può essere oggetto di diritti reali. Come detto la ripartizione delle spese è regolata dall’articolo 1126 nella proporzione di 1/3 per il proprietario esclusivo e 2/3 per gli altri condomini.
E’ regola generale, pacificamente accolta, che la ripartizione delle spese dei beni comuni è fatta in base all’utilitas che ogni singolo proprietario esclusivo trae dalla cosa comune e dal concreto utilizzo che se ne fa. L’articolo 1126 c.c. disciplina la ripartizione delle spese tra proprietà esclusiva del lastrico solare ma non chiarisce quali spese sono ricomprese in questa divisione per la genericità del testo normativo, rendendo ardua un’interpretazione univoco o modificato rimanendo escluso anche dalla riforma del condominio del 2012, malgrado si tratti di una norma vitale nella gestione del patrimonio immobiliare e del condominio in generale.
La complessità dell’argomento in esame, le carenze legislative, le difficoltà di ordine pratico, inducono a dare un taglio pratico, orientato all’esplicazione della sentenza delle Sezioni Unite in commento. La questione giuridica da cui partire è semplice: il proprietario di un appartamento con terrazzo di copertura in proprietà esclusiva subisce danni da infiltrazioni d’acqua provenienti dal medesimo terrazzo e cita il condominio per ottenerne il risarcimento.
La questione controversa verte, dunque, sull’origine della responsabilità per danni causati dal lastrico solare nell’appartamento del proprietario esclusivo. È inadempimento dell’obbligo di conservare la cosa comune del proprietario esclusivo o è responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051.
Le SS.UU. con la sentenza n. 3672/1997 sul punto elaborarono un principio giuridico ritenendo che l’inadempimento delle obbligazioni di conservazione della cosa comune fosse più conforme al dettato normativo tenuto conto della specificità della materia condominiale.
Il ragionamento adottato dai giudici fu di considerare che gli obblighi di conservazione del lastrico solare derivanti dal 1123 c.c. e la ripartizione delle spese ex art. 1126 c.c. erano l’unica fonte di responsabilità per i danni provenienti dal lastrico. Si tratta,dunque, di un’obbligazione propter rem che si trasmette automaticamente da un soggetto a un altro con il trasferimento di un diritto reale cessando automaticamente allo spirare del diritto stesso.
Le SS.UU nel 97′ affermarono che l’articolo 2051 c.c. era applicabile esclusivamente agli eventi lesivi causati da parti comuni dell’edifico in confronto di terzi e, dunque, anche del lastrico solare con funzione di copertura.
La sentenza però non ha dissipato dubbi e contrasti interpretativi. Non si è fatto un vero e proprio passo in avanti in merito al titolo di responsabilità e all’applicabilità dei criteri di ripartizione delle spese, ci si è limitati a regolare aspetti che seppur affini a questa problematica si rivelano tutto sommato marginali. In tal senso una recente pronuncia, la n. 18164/2014, favorevole all’orientamento del ’97 ha precisato che l’onere dei condomini di contribuire 1126 c.c. sussiste anche in caso di infiltrazioni provocate da difetti di costruzione dell’edificio. E ancora Cass. n. 6889/2009 in cui si evidenzia il principio che nel caso in cui il lastrico solare fa da mera parziale copertura dell’edificio, le spese di manutenzione e riparazione sono ripartite secondo i criteri dell’articolo 1123 c.c. Alcune sentenze hanno ritenuto applicabile l’articolo 2051 c.c. sia al condominio che al proprietario esclusivo precisando che la ripartizione delle spese non incide sulla legittimazione del condominio e dell’amministratore, in quanto vi è già un obbligo di salvaguardia e tutela delle parti comuni sancito dall’art. 1130 c.c.
Una siffatta lettura del rapporto instauratosi tra i profili di responsabilità e ripartizione delle spese ex articolo 1126 c.c. ha prodotto un’indebita applicazione dell’art.1126 c.c. dando maggior risalto e considerazione all’utilità che i condomini aventi l’uso esclusivo traggono rispetto a coloro che hanno come unico vantaggio la funzione di copertura del lastrico solare, e creato le condizioni per la rimessione alle Sezioni Unite che con la sentenza 9449/2016 ha ribaltato il principio di diritto indicato nel 1997. La responsabilità per i danni prodotti da infiltrazioni d’acqua causate da cattiva manutenzione del lastrico solare è direttamente connessa all’obbligo di manutenzione delle parti comuni dell’edificio gravante sui singoli condomini beneficiari della funzione di copertura del lastrico ex art. 1223 C.C. nonché del titolare della proprietà, escludendo immediatamente la responsabilità per i danni da lastrico solare alle obbligazioni propter rem. È molto importante inoltre, cogliere un aspetto rivoluzionario della sentenza che consiste nell’approccio interpretativo pragmatico delle norme sul condominio rappresentato dal riferimento all’articolo 1218 c.c. da cui scaturisce per i singoli comunisti “…un generale dovere di correttezza e di cooperazione attiva tra i condomini, idoneo a preservare le esigenze abitative dei vicini” . La 9449/2016 duplica la responsabilità: sul proprietario esclusivo del lastrico solare ex articolo 2051 c.c.; sul condominio la responsabilità prevista dagli articoli 1130 1° co n. 4 e dall’articolo 1135 1° co. n. 4 c.c.. L’una riguardante l’amministratore che omette di attivare le cautele necessarie per la salvaguardia delle cose comuni, l’altra l’assemblea che non adotti le delibere necessarie all’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria. La correzione di rotta delle SS.UU 2016 va nella direzione di non far discendere la responsabilità per i danni da infiltrazioni dall’obbligazione debitoria preesistente al danno, sancendo un concorso di responsabilità tra condominio e proprietario esclusivo del lastrico solare (con esclusione del caso in cui l’omissione della manutenzione da parte di quest’ultimo abbia provocato direttamente il danno).
In conclusione i principi affermati sono:

  • Responsabilità ex art. 2051 c.c. del proprietario esclusivo del lastrico solare;
  • concorso di responsabilità per amministratore e condominio ex artt. 1130 1° comma n. 4 e 1135 1° comma n. 4 c.c.
  • immutato criterio di ripartizione delle spese tra proprietario esclusivo del lastrico solare e condominio

Avv. Aldo Piscitello

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