Una sentenza della Cassazione ha fornito chiarimenti importanti che riguardano il licenziamento del lavoratore invalido assunto in prova e sui casi in cui questo sia legittimo o meno.

In quali circostanze il licenziamento del lavoratore invalido in prova va considerato illegittimo?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16390/2017, ha fornito alcune interessanti precisazioni in tema di licenziamento per mancato superamento del periodo di prova (art. 2096 c.c.).

Come specificato dalla Cassazione, il lavoratore invalido assunto con patto di prova può essere licenziato, a condizione che il datore di lavoro indichi le ragioni che non hanno consentito il superamento del periodo di prova. E questo indipendentemente da qualsiasi valutazione della minorazione dell’invalido.

Nel caso di specie, la Corte d’appello di Roma aveva confermato la sentenza con cui il Tribunale di Viterbo aveva rigettato l’impugnazione del licenziamento proposta da un lavoratore invalido.

Il lavoratore invalido era stato licenziato proprio per il mancato superamento del periodo di prova e il Tribunale aveva evidenziato un aspetto in particolare.

Dagli accertamenti effettuati in corso di causa, “era emerso che il ricorrente – addetto al magazzino per l’inserimento al pc dei pezzi prodotti o venduti e degli ordini e delle bolle di consegna – doveva essere costantemente coadiuvato da altro addetto in quanto non in grado di svolgere in maniera idonea le mansioni assegnategli”.

Ritenendo la decisione ingiusta, il lavoratore invalido in prova poi licenziato si è rivolto in Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

Questi ha osservato, in particolare, di aver dimostrato impegno a svolgere le mansioni assegnategli. Inoltre, specificava di aver prestato servizio in un ambiente in cui era in corso la produzione, nonostante non potesse teoricamente lavorare in ambienti polverosi, avendo subito un trapianto di fegato.

Non solo. Il ricorrente ha poi specificato di essersi trovato a svolgere anche mansioni diverse da quelle per le quali era stato assunto.

Ebbene, la Corte di Cassazione, tuttavia, non ha ritenuto di poter dar ragione al lavoratore ricorrente, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Secondo i giudici, il licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova ha natura discrezionale. Questo, dunque, non deve essere motivato, “neppure in caso di contestazione in ordine alla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso”.

Spetta poi al lavoratore licenziato provare “sia il positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso è stato determinato da un motivo illecito e quindi, estraneo alla funzione del patto di prova”.

In merito al licenziamento di un lavoratore invalido in prova, la Cassazione ha specificato quanto segue.

La legge n. 482 del 1968 prevede che il contratto di lavoro possa essere stipulato con patto di prova.

Questo “a condizione che le mansioni affidate siano compatibili con la minorazione dell’invalido” e che, in caso di esito negativo della prova, il lavoratore possa essere licenziato.

Tuttavia, devono essere evidenziate dal datore di lavoro “ragioni (serie ed obiettive) che non hanno consentito il superamento del periodo di prova, indipendentemente da qualsiasi valutazione della minorazione dell’invalido”.

Dunque, se tali ragioni sono indicate, è il lavoratore che dovrà dimostrare “eventuali motivi illeciti o discriminatori” posti alla base del licenziamento.

Nel caso in esame, il lavoratore non aveva fornito alcuna prova circa l’illegittimità del suo licenziamento.

Contestualmente, il datore di lavoro aveva adeguatamente indicato le ragioni poste alla base dello stesso. Pertanto, la Corte di Cassazione ne ha rigettato il ricorso.

La sentenza impugnata è stata quindi confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

 

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