Secondo gli Ermellini, rischia il licenziamento il lavoratore lento e recidivo poiché già destinatario di precedenti sanzioni disciplinari.

Con l’ordinanza n. 17685/2018 la Corte di Cassazione si è espressa sul caso in cui venga considerato legittimo il licenziamento del lavoratore troppo lento.

Secondo gli Ermellini, infatti, è effettivamente licenziabile il dipendente recidivo, destinatario di diverse sanzioni disciplinari conservative, che si rileva negligente e volutamente lento nell’esecuzione del suo lavoro.

La vicenda

Nel caso di specie, la Cassazione, sezione lavoro, ha dato ragione all’azienda rendendo definitivo il licenziamento di un lavoratore troppo lento e già destinatario di sanzioni.

All’operaio era stata intimata la sanzione espulsiva.

E questo a seguito, non solo, di altre tre precedenti sanzioni disciplinari conservative comminategli.

Ma anche per aver impiegato volutamente tempi eccessivi per eseguire lavorazioni che un lavoratore con la stessa esperienza avrebbe eseguito in molto meno.

I giudici a quo, appurata l’esistenza di un comportamento recidivo del lavoratore troppo lento, hanno deciso per la legittimità del licenziamento disciplinare. Questo gli era stato comminato ai sensi dell’art. 10 CCNL settore Metalmeccanica Industria privata.

Ciò in quanto lo hanno ritenuto sorretto dalla recidiva in una qualunque delle mancanze previste dall’art. 9 CCNL. Tra queste figurano la voluta negligenza o lentezza nell’esecuzione del lavoro.

In Cassazione, il ricorso del lavoratore è stato dunque respinto. I giudici hanno messo in evidenza che l’istituto della recidiva presenta caratteri autonomi rispetto all’istituto regolato dal diritto penale.

Pertanto, in relazione a esso, l’impugnazione da parte del lavoratore sanzionato è solo eventuale. Inoltre, non costituisce causa di sospensione della sua efficacia.

Ma non è tutto.

Quanto alle censure riguardanti il sottoporre il lavoratore a controlli a distanza, la Cassazione ha ritenuto valida la conclusione del giudice d’appello.

Infatti, riguardo al controllo del lavoratore, nel provvedimento si legge quanto segue.

Non è soggetta alla disciplina dell’art. 4, comma 2, legge n. 300 del 1970, l’installazione di impianti e apparecchiature di controllo poste per esigenze organizzative e produttive o a tutela del patrimonio aziendale dalle quali non derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività lavorativa né risulti in alcun modo compromessa la dignità e riservatezza dei lavoratori (cfr. da ultimo, Cass. n. 22662/2016 e n. 2531/2016).

 

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