I vantaggi? Forse la presenza in ctu e forse la libertà di dire la propria opinione, ma certo non quella di decidere le sorti della causa! Qualcuno (specie se giurista) potrà controbattere che non sono i consulenti a decidere la causa ma il Giudice; questo, come l’esperienza insegna, è vero solo in teoria, tanto che spesso mi sono domandato se il giudice quando legge la consulenza del nominato medico forense lo faccia veramente con l’attenzione che gli è dovuta.
Ma torniamo a discutere della legge Gelli e della “rinascita” della figura del medico legale.
Tutti cantano vittoria, ma non riesco a capire se questi “cantanti” decifrino solo il concetto teorico vedendo in esso l’obbligo del Giudice a nominare il medico legale (che ha come conseguenza l’aumento del lavoro della categoria) oppure gioiscano per la verità che sottende l’obbligo di legge a cui dovranno sottostare i magistrati (sempre ammettendo che tale obbligo sia costituzionale a motivo della evidente lesione del “libero convincimento del giudice”).
Ma andiamo nel concreto senza girarci intorno parlando per “parabole”.
Analizziamo la situazione fino a oggi. Frequentemente i giudici conferiscono ai medici legali l’incarico di valutare una lamentata responsabilità sanitaria dando loro il potere di farsi ausiliare da uno specialista della materia del contendere (così come previsto dal codice deontologico medico); ancora più frequentemente in molti tribunali viene nominato esclusivamente il medico specialista NON medico legale, mentre, raramente il giudice nomina due o più ctu, il medico legale e lo specialista della materia oggetto del procedimento giudiziario.
Quando sarà entrata in vigore la legge Gelli non ci saranno alternative. Nella collegiale ci sarà il medico legale e lo specialista e tutti avranno pari responsabilità. Ma quale sarà il ruolo del medico legale oltre quello di incassare una misera parcella?
Il Consigliere Marco Rossetti ha sempre sostenuto che la nomina del medico legale è dovuta quando c’è da valutare un danno biologico, altri giudici non ritengono che questo sia fondamentale, altri ancora pensano che lo specialista della materia oggetto del procedimento sia sufficiente poiché al Giudice serve solamente un tecnico che spieghi se il medico convenuto si sia discostato (e quanto) dalla best practice sanitaria, in quanto è solo lui (il Giudice) il titolare del potere decisorio, ovvero affermare se esista responsabilità del medico o della struttura.
Ma allora a cosa servirà il Medico Legale quando si dovrà constatare una eventuale responsabilità medica in un caso di decesso, ossia quando non ci sarà bisogno di valutare un danno biologico? Quindi, che ruolo avrà il medico legale dopo l’entrata in vigore della Leggi Gelli? Servirà veramente la figura del medico legale NON autorevole e, dunque, non pratico delle regole giuridiche proprie dell’attività forense?
Queste mie riflessioni vogliono essere irritanti a tal punto da far sorgere dei dubbi a tutti i “cantanti” che …cantano vittoria (che è vera solo per pochissimi aspetti!) e quindi stimolare una tavola rotonda medico legale per valutare al meglio tale legge e per modificare la prassi consolidatasi negli ultimi due decenni che non è certo gratificante per la categoria.
Però vorrei concludere rivolgendomi ai Giudici con la seguente domanda: siete sicuri che il solo medico specialista della materia oggetto del contenzioso Vi possa fornire le giuste indicazioni per fare una sentenza di condanna o assoluzione quando è documentabile che la maggior parte di loro non ha le basi medico legali per esporre la “verità” di un caso?
E su questo punto proporrei un’idea: perché non obbligare i CCTTUU nominati a redigere ognuno una propria relazione?
A che scopo? Per evidenziare da un lato la necessità della presenza di un esperto medico legale in un collegio peritale, dall’altro quali sono i medici forensi capaci a portare a termine in maniera dignitosa l’incarico ricevuto.
Penso che tutti, medici forensi e giuristi debbano riflettere per amore della giustizia, che non è certo quella di far risorgere ciò che è morto, ma per delineare un percorso fattuale adeguato al raggiungimento di un solo obiettivo, la “TUTELA DEL CITTADINO DANNEGGIATO”, ossia di colui che è paziente, medico o erede.

Dr. Carmelo Galipò
(Pres. Accademia della Medicina Legale)

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