I giudici della Corte di Cassazione si sono pronunciati in merito al licenziamento fondato su una email fornendo delle precisazioni molto importanti circa la sua legittimità.

Con la sentenza numero 5523/2018 la Corte di Cassazione si è espressa sul licenziamento fondato su una email fornendo dei chiarimenti importanti.

Per i giudici, infatti, deve ritenersi illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato al dipendente quando i fatti allo stesso contestati sono provati mediante la produzione di email spedite dal suo indirizzo di posta elettronica.

Come ricordato dai giudici, l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile per le scritture private, è attribuita dall’articolo 21 del d.lgs. n. 82/2005 solo al documento sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.

Ne consegue, pertanto, che l’idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta di ogni altro documento informatico, e quindi anche della email, è liberamente valutabile dal giudice.

Nel caso di specie, il lavoratore era stato licenziato per aver tenuto, a detta del datore di lavoro, una condotta irregolare.

Questa riguardava accrediti in favore di alcune società partner di somme relative a giacenze di prodotti di telefonia mobile che in realtà non esistevano.

A sostegno di tale ricostruzione, vi erano dei messaggi di posta elettronica. Questi erano transitati anche sulla casella di posta elettronica del dipendente.

Il giudice, nel decretare l’illegittimità del recesso datoriale, non aveva messo in discussione che l’indirizzo di posta elettronica del dipendente fosse coinvolto nella corrispondenza “incriminata”.

Tuttavia, aveva escluso che i messaggi fossero riferibili al suo autore apparente, in assenza di firma elettronica.

Secondo la Corte di Cassazione, tale statuizione non può ritenersi censurabile (come invece ipotizzato dal datore di lavoro) in relazione all’articolo 2702 del codice civile.

E ciò posto che, stando così le cose, i documenti prodotti in giudizio non hanno natura di scrittura privata.

Pertanto, l’illegittimità del licenziamento fondato su una email va ribadita.

 

 

 

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