La Corte di Cassazione con una sentenza si è espressa sul licenziamento via email precisando in quali circostanze possa ritenersi valido

Il licenziamento via email è una pratica valida? Sul punto la Corte di Cassazione ha fatto il punto fornendo delle importanti precisazioni.
Con la sentenza numero 29753/2017 i giudici hanno specificato che il licenziamento via email è valido. Ciò in quanto l requisito della forma scritta è assolto con qualsiasi modalità che comporti la trasmissione del documento al lavoratore nella sua materialità.

Pertanto, la posta elettronica è idonea a integrare il requisito della comunicazione per iscritto previsto per il recesso datoriale dal rapporto di lavoro.

Ma cos’è che conto affinché il licenziamento via email possa essere ritenuto valido?
L’importante, secondo la Cassazione, è che vi sia la certezza che l’e-mail sia stata effettivamente ricevuta dal lavoratore.
Una certezza che risulterà innegabile quando, come nel caso di specie, il datore di lavoro produce in giudizio dei messaggi di posta elettronica inviati dall’interessato ai colleghi. Con questi, il licenziato aveva informato i colleghi della cessazione del rapporto di lavoro.
Quanto al riferimento normativo, i giudici hanno opportunamente ricordato che questo è rappresentato dall’articolo 2 della legge numero 604 del 1966.

Questo stabilisce che il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento al dipendente per iscritto. Ciò deve avvenire specificando anche i motivi che lo hanno determinato, pena l’inefficacia del recesso.

Proprio con riferimento a tale norma, la Corte di Cassazione, nella sentenza in oggetto ha quindi sancito un principio importante.
Vale a dire che “il requisito della comunicazione per iscritto del licenziamento deve ritenersi assolto, in assenza della previsione di modalità specifiche, con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario del documento scritto nella sua materialità”
 
 
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